Elezioni sindaco del Consiglio del Principato e usi e costumi varie da altri Principati
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Elezioni sindaco del Consiglio del Principato e usi e costumi varie da altri Principati
Promemoria primo messaggio :
http://forum.iregni.com/viewtopic.php?t=378917 (Chiarimento per le elezioni del consiglio)
http://www.iregni.com/Sondage.php sondaggi sulle votazioni delle elezioni comunali
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schermate della creazione di un partito all Elezione del Consiglio del Principato
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(basi teoriche sulle figure politiche di un Principato e i loro ruoli e compiti)
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(come creare una Lista per l elezione del Principato)
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(come creare una Lista per l elezione del Principato)
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da Milano : i ruoli del Consiglio (Milano)
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da Milano : Decreto sul visto per entrare nel ducato di Milano.
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i ruoli del Consiglio (Firenze) - CARTA della REPUBBLICA FIORENTINA (parte 1) - Principi fondamentali
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i ruoli del Consiglio (Firenze) - CARTA della REPUBBLICA FIORENTINA (parte 2) - - Del Consiglio
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i ruoli del Consiglio (Firenze) - CARTA della REPUBBLICA FIORENTINA (parte 3)
Della revoca, destituzione e dimissioni dal Consiglio della Repubblica
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i ruoli del Consiglio (Firenze) - CARTA della REPUBBLICA FIORENTINA (parte 4)– Dei Municipi
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i ruoli del Consiglio (Firenze) - CARTA della REPUBBLICA FIORENTINA (parte 5) - Della Legge
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i ruoli del Consiglio (Firenze) - CARTA della REPUBBLICA FIORENTINA (parte 6) - - Dei diritti del Popolo
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i ruoli del Consiglio (Firenze) - CARTA della REPUBBLICA FIORENTINA (parte 7) - Capo II - Dei diritti delle vittime
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i ruoli del Consiglio (Firenze) - CARTA della REPUBBLICA FIORENTINA (parte 8 ) -- Dei Contratti
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i ruoli del Consiglio (Firenze) - CARTA della REPUBBLICA FIORENTINA (parte 9 ) -- Dei Duelli
https://giallosai.forumattivo.com/il-tuo-primo-forum-f1/elezioni-sindaco-del-consiglio-del-principato-t56-15.htm#748
i ruoli del Consiglio (Firenze) - CARTA della REPUBBLICA FIORENTINA (parte 10 ) -- Dei doveri del cittadino
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i ruoli del Consiglio (Firenze) - CARTA della REPUBBLICA FIORENTINA (parte 11 ) - Disposizioni finali
https://giallosai.forumattivo.com/il-tuo-primo-forum-f1/elezioni-sindaco-del-consiglio-del-principato-t56-15.htm#750
i ruoli del Consiglio (Firenze) - CARTA della REPUBBLICA FIORENTINA (parte 11 ) - Disposizioni finali bis
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domande varie prese dal forum francese
https://giallosai.forumattivo.com/il-tuo-primo-forum-f1/elezioni-sindaco-del-consiglio-del-principato-t56-15.htm#777
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da Modena sulle Cariche politiche istituzionali : Delle dimissioni dalle cariche pubbliche
https://giallosai.forumattivo.com/il-tuo-primo-forum-f1/elezioni-sindaco-del-consiglio-del-principato-t56-15.htm#845
da Modena : Delle forze armate
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da Modena : Legge sulla sicurezza della Capitale e del Territorio Modenese
https://giallosai.forumattivo.com/il-tuo-primo-forum-f1/elezioni-sindaco-del-consiglio-del-principato-t56-15.htm#847
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da Terra di Lavoro : CODICE ISTITUZIONALE DELLA PROVINCIA
https://giallosai.forumattivo.com/il-tuo-primo-forum-f1/elezioni-sindaco-del-consiglio-del-principato-e-usi-e-costumi-varie-da-altri-principati-t56-30.htm#849
da Terra di Lavoro : Regolamento del Giudice per le condanne
https://giallosai.forumattivo.com/il-tuo-primo-forum-f1/elezioni-sindaco-del-consiglio-del-principato-e-usi-e-costumi-varie-da-altri-principati-t56-30.htm#850
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leggi da Principato degli Abbruzzi
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http://forum.iregni.com/viewtopic.php?p=7238838#7238838 (Eradicato un membro del consiglio: come sostituirlo?)
http://forum.iregni.com/viewtopic.php?p=4264696#4264696 (Elezione Consiglio del Principato)
http://forum.iregni.com/viewtopic.php?p=4964820#4964820 (Un dubbio sulle cariche del Consiglio)
http://forum.iregni.com/viewtopic.php?p=5143892#5143892 (problemi con lista Repubblicana)
http://forum.iregni.com/viewtopic.php?p=6309445#6309445 (Elezioni del Consiglio Provinciale)
http://forum.iregni.com/viewtopic.php?p=10560121#10560121 (Chiarimento per le elezioni del consiglio)
http://forum.iregni.com/viewtopic.php?t=180339 (Cariche Istituzionali)
http://forum.iregni.com/viewtopic.php?p=11881447#11881447 (non riesco a votare)
http://forum.iregni.com/viewtopic.php?p=20243360#20243360 (non riesco a votare)
http://forum.iregni.com/viewtopic.php?p=11609363#11609363 (Riduzione del corpus legislativo(modificare leggi))
http://forum.iregni.com/viewtopic.php?p=5163279#5163279 (Ambasciatori.)
http://forum.iregni.com/viewtopic.php?p=5694150#5694150 (TM,alias Ministro del Commercio)
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http://forum.iregni.com/viewtopic.php?t=250721 (come si prende parte alle cariche pubbliche??)
http://forum.iregni.com/viewtopic.php?p=4441020#4441020 (Cariche Istituzionali)
http://forum.iregni.com/viewtopic.php?p=4777381#4777381 (1200 D x la lista del Consiglio??)
http://forum.iregni.com/viewtopic.php?p=5202639#5202639 (Incarichi politici)
http://forum.iregni.com/viewtopic.php?p=5265535#5265535 (come si diventa Giudice)
http://forum.iregni.com/viewtopic.php?p=5471932#5471932 (come si diventa Giudice)
http://forum.iregni.com/viewtopic.php?p=5776504#5776504 (come si prende parte alle cariche pubbliche?)
http://forum.iregni.com/viewtopic.php?p=4880403#4880403 (Dimissioni del principato)
http://forum.iregni.com/viewtopic.php?p=5127392#5127392 (Sono bloccato in una lista.)
http://forum.iregni.com/viewtopic.php?p=4749575#4749575 (Abbiamo il Re?)
http://forum.iregni.com/viewtopic.php?p=6131662#6131662 (come fare Politica)
http://forum.iregni.com/viewtopic.php?t=378917 (Chiarimento per le elezioni del consiglio)
http://www.iregni.com/Sondage.php sondaggi sulle votazioni delle elezioni comunali
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schermate della creazione di un partito all Elezione del Consiglio del Principato
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(basi teoriche sulle figure politiche di un Principato e i loro ruoli e compiti)
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(come creare una Lista per l elezione del Principato)
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(come creare una Lista per l elezione del Principato)
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da Milano : i ruoli del Consiglio (Milano)
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da Milano : Decreto sul visto per entrare nel ducato di Milano.
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i ruoli del Consiglio (Firenze) - CARTA della REPUBBLICA FIORENTINA (parte 1) - Principi fondamentali
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Della revoca, destituzione e dimissioni dal Consiglio della Repubblica
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domande varie prese dal forum francese
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da Modena sulle Cariche politiche istituzionali : Delle dimissioni dalle cariche pubbliche
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da Modena : Delle forze armate
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da Modena : Legge sulla sicurezza della Capitale e del Territorio Modenese
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da Terra di Lavoro : CODICE ISTITUZIONALE DELLA PROVINCIA
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leggi da Principato degli Abbruzzi
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Ultima modifica di Admin il Sab Gen 28, 2012 2:40 pm - modificato 12 volte.
Re: Elezioni sindaco del Consiglio del Principato e usi e costumi varie da altri Principati
In primo luogo, non so se questa domanda è già stato pubblicato o, anche se un post per questo esiste, vi prego di credere, nel preambolo al mio messaggio, il mio escuse se ho commesso un errore inserendo qui .
Vorrei sapere se durante l'elezione contare / ducale, vi è una sola lista che è, è valido? Voglio dire, se una lista è un paese candidato, sapendo che essa non rispetta i valori democratici, in quanto non vi è solo una parte della popolazione è rappresentata, potrebbe essere dichiarata nulla e quindi di rinviare le elezioni?
Nella speranza di una risposta.
Con i migliori saluti.
Se si vuol impedire che vi sia una sola lista, si potrebbe creare una altra Lista per fargli concorrenza per i voti
Ancora è divertente elenchi unici, è il bordo di essere in posizione 12 (che è accaduto a me )
In ogni caso, in basso a fine, non c'è nessuno dietro a sostituire in modo che sia sempre meglio avere due liste.
In Svizzera, vi è stato anche un momento in cui vi sono due liste e per uno che ha 12 seggi in Consiglio.
Gli svizzeri non hanno la stessa base di un sistema di voto Comtal. Guarda che in questo caso, solo i sindaci ig possono votare per le liste.
E poi, per qualche tempo vi è una unità politica CH (al di fuori tergiversations Duca / confederali o religione) ... pertanto l'unica lista è lungi dall'essere un problema ... solo essere sicuri che il consulente sarà di 12 prima di questo, durante il mandato (del corso, vi possono essere difetti IRL ... ma il buon accordo dei giocatori aiuta molto).
da Modena sulle Cariche politiche istituzionali : Delle dimissioni dalle cariche pubbliche
2.4.4 Delle dimissioni dalle cariche pubbliche:
- Il sindaco che, a seguito di qualunque motivo, voglia rassegnare le proprie dimissioni, dovrà:
a) indicare preventivamente al Consiglio, tramite post in Camera dei Sindaci e tramite messaggio privato al Duca, l’ intenzione di rassegnare le dimissioni.;
b) indicare al Consiglio, tramite post in Camera dei Sindaci, il numero di miliziani che verranno assunti in automatico nei giorni a seguire;
c) prima delle dimissioni, dovrà chiudere tutti gli autobuy del municipio;
d) prima delle dimissioni dovrà fare mandati a persone di fiducia (possibilmente i consiglieri stessi presenti) in città, i cui nomi andranno indicati al Consiglio. In tali mandati dovranno essere assegnate le merci ed i ducati del Municipio, di modo che i cittadini non debbano sopportare disagi dovuti alle dimissioni.
- Lo Sceriffo dimissionario dovrà:
a) avvisare il Duca prima delle dimissioni;
b) aver eseguito le assunzioni necessarie per approvvigionare il ducato dei punti stato di cui ha bisogno;
c) produrre un congruo numero di animali prima di rassegnare le dimissioni.
- Il Duca(Principe) dimissionario dovrà aver cura di aver previamente assegnato tutte le cariche necessarie al buon andamento del Ducato in attesa della nomina del nuovo Duca.
Sindaco, Sceriffo e Duca hanno altresì il dovere di informare il Consiglio su eventuali periodi di inattività, quali ad esempio il recarsi in periodo spirituale per un certo lasso di tempo, e concordare di conseguenza i provvedimenti da adottare.
Il mancato rispetto di tale normativa comporterà la denuncia per Tradimento o Alto Tradimento"
da Modena : Delle forze armate
2.2.2 Delle forze armate
Viene regolamentata la costituzione e il funzionamento delle seguenti formazioni militari: esercito, reggimento, gruppi armati, milizia cittadina.
L'Esercito Ducale è la suprema istituzione militare del Ducato, agisce agli ordini del Duca di Modena in qualità di comandante in capo e del suo facente funzioni, il Capitano. L'attivazione, il reclutamento e la circolazione di tutti gli eserciti, può avvenire solo previa concessione di specifica autorizzazione da parte delle autorità ducali. Il comandante dell'esercito provvederà ad inviare la richiesta di autorizzazione al Duca di Modena che, sentito il Capitano e informato il Consiglio Ducale, provvederà a concedere o meno l'autorizzazione.
I reggimenti e i gruppi armati possono costituirsi liberamente, senza apposita autorizzazione. Il Duca di Modena può tuttavia, per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, imporre lo scioglimento di un gruppo armato o reggimento. Tale scioglimento dovrà avvenire entro il termine di 24 ore dalla disposizione del Duca.
La milizia cittadina è gestita in autonomia dai Sindaci delle città. Il sindaco, in quanto responsabile della sicurezza ordinaria del municipio, e' libero nella scelta del numero dei miliziani e nel determinarne il salario minimo di assunzione. Tale assunzione non rientra nelle restrizioni delle ordinanze sullo schiavismo che posso essere presenti nel territorio. Il sindaco può anche avvalersi di gruppi armati/reggimenti formati da volontari non stipendiati.
Il sindaco e' il responsabile di tali milizie cittadine volontarie. Sentito il parere del Capitano, ha il diritto di poter nominare un responsabile delle medesime che collabori con lui.
L'adesione del cittadino alla milizia, a reggimenti ed eserciti o altri gruppi armati autorizzanti, legittimamente operanti nel territorio modenese, è libera. Il cittadino modenese, che intenda aderire ad eserciti od altri gruppi armati impegnati in campagne militari o attività belliche aventi luogo fuori dai confini del Ducato di Modena, dovrà richiedere espressa autorizzazione in tal senso da parte del Duca di Modena.
La violazione delle precedenti disposizioni, con particolare riferimento a comportamenti in contrasto con la mancata concessione delle autorizzazioni di cui sopra, costituisce attentato alle istituzioni ducali e comporta l'applicazione delle sanzioni giuridiche previste per i reati gravi. Il Ducato si riserva, in caso di necessità, di adottare per i trasgressori provvedimenti di natura militare per tutelare la sicurezza dello Stato.
da Modena : Legge sulla sicurezza della Capitale e del Territorio Modenese
2.6.0
E' consentito libero accesso, transito e permanenza nel territorio del Ducato di Modena ad eccezione della Capitale.
In caso di emergenza, il Duca può imporre dei limiti all'accesso e transito validi per tutto il territorio ducale, tramite decreto temporaneo; in caso di guerra tale decreto è valido fino alla fine ufficiale delle ostilità.
Viene fatto obbligo a tutti coloro che non risiedono nel Ducato di Modena e che vogliono sostare per uno o più giorni nella Capitale del Ducato in questione di munirsi di una Autorizzazione rilasciata dal Prefetto.
Detta autorizzazione denominata “Lascia passare” dovrà essere richiesta in forma scritta nel più breve tempo possibile.
In caso non pervenisse una risposta dal parte del Prefetto o di suoi delegati entro 24 ore dalla richiesta, la stessa dovrà ritenersi “non accolta”.
Il Prefetto per motivi di ordine pubblico può revocare in ogni momento tale autorizzazione, dandone motivazione e consentendo al richiedente il tempo strettamente necessario affinché questi possa lasciare la capitale (24h).
Chi non ottempera alla presente disposizione e viene trovato sprovvisto di Lasciapassare o di altra comunicazione scritta rilasciata dal Prefetto si troverà soggetto a procedura penale a suo carico con l'accusa di Disturbo all’Ordine Pubblico.
Le precedenti autorizzazioni rilasciate fino alla data di emanazione della presente legge sono da ritenersi comunque valide.
Capo di imputazione : Disturbo all’Ordine Pubblico
Tipologia del Reato: Disturbo all’Ordine Pubblico – Reato Serio
da Terra di Lavoro : Sull'attività del Portavoce
12-1456
Il Portavoce del consiglio nominato dovrà entro ogni venerdì postare in consiglio un riassunto dell'attività settimanale.
Ogni consigliere potrà intervenire nella giornata di sabato per modificare i dati contenuti inesatti nella relazione del portavoce.
Il Principe dovrà approvare tale resoconto che verrà pubblicato in Taverna la domenica. In caso di silenzio del Principe il Portavoce avrà comunque il diritto/dovere di pubblicare la sua relazione.
Contenuti:
- non potranno essere divulgati contenuti relativi all'esercito o specificamente sulle finanze;
- il principe avrà diritto di veto su qualunque argomento.
In definitiva, potranno essere resi pubblici i dati su proposte di legge (brevi accenni) ed i dati relativi all'iter delle proposte di legge nonchè realtivi allo loro approvazione o meno (integrale); i dati economici di raffronto con le settimane passate (stato di cassa in aumento/diminuzione rispetto alla settimana passata - stato dei magazzini con indicazione di quanto contenuto ma senza indicazione numerica - stato delle miniere); i dati sull'attività giudiziaria con il numero di processi iniziati e finiti; le relazioni con l'estero intraprese; i trattati conclusi (comunicazione integrale) ed allo studio (brevi accenni).
da Terra di Lavoro : CODICE ISTITUZIONALE DELLA PROVINCIA
25-1457 CODICE ISTITUZIONALE DELLA PROVINCIA
Op. 1 Del diritto delle persone
Art. 1
Tutti i cittadini di Terra di Lavoro hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, pur essendo l'aristotelica romana quella ufficiale, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
Art. 2
Definizione di Cittadino della Provincia.
È considerata come Cittadino della Provincia ogni persona proprietaria di terreni o botteghe in una qualsiasi delle città del territorio provinciale, anche qualora abbia rinunciato al terreno concesso dal Principe (i Vagabondi) o abbia in seguito venduto il medesimo e non sia al momento proprietaria di terreno.
Art. 3
Definizione di Straniero.
È considerata come Straniero in visita nella Provincia ogni persona che risiede in una città diversa da quelle della Provincia.
Art. 4
Obbedienza al Principe.
Tutti i Cittadini della Provincia devono obbedienza al Principe.
Art. 5
Obbligatorietà della conoscenza delle leggi e del rispetto delle stesse.
Tutti i Cittadini, nonchè gli Stranieri in visita nella Provincia, devono conoscere le leggi, i decreti e le ordinanze municipali della città in cui risiedono o si trovano, e devono ad esse conformarsi e osservarle.
Art. 6
Responsabilità civile e penale della persona.
I Cittadini della Provincia, o gli Stranieri in visita nella Provincia, che infrangano le leggi, i decreti e le ordinanze municipali e rifiutino o non siano in grado di riparare al danno provocato da detta violazione vengono sottoposti al giudizio del Tribunale della Provincia dietro presentazione della regolare denuncia presentata da qualsiasi persona che accerti l'infrazione. E' facoltà di chi presenta denuncia di stabilire se richiedere la riparazione del danno provocato, qualora dietro richiesta il reo decida di riparare e ottemperi a quanto concordato il reato si ritiene non commesso, e tale azione costituisce motivo di annullamento dell'eventuale processo aperto con emanazione di sentenza di innocenza. La riparazione del danno provocato dietro richiesta da parte del Pubblico Ministero effettuata in corso di processo costituisce invece motivo di annullamento della pena residua con emanazione di sentenza di colpevolezza. La decisione espressa di riparare non accompagnata dalla materiale riparazione nei tempi e nei modi convenuti costituisce in sè stessa reato di Tradimento.
Art. 7
Domanda di Grazia.
I cittadini, a fronte di sentenza passata in giudicato, hanno il diritto di presentare domanda di grazia.
Il principe dispone del potere di grazia su tutti i Cittadini della Provincia, ma non sugli Stranieri in visita nella Provincia. Il Consiglio della Provincia a maggioranza di almeno 9 dei suoi membri dispone del potere di grazia sugli Stranieri in visita nella Provincia.
Le domande di grazia dovranno essere avanzate da uno dei notabili della Provincia, con ciò intendendo:
- un Consigliere o un Funzionario della Provincia di Terra di Lavoro;
- Il Sindaco di una delle città della Provincia di Terra di Lavoro;
- Un comune cittadino che raccolga 50 firme nella Taverna delle Province a seguito di una petizione da lui stesso avanzato.
La richiesta di grazia deve essere avanzata nella Taverna della Provincia ed inviata con missiva privata al Principe. La decisione di concedere o non concedere la grazia deve allo stesso modo essere pubblicata nella Taverna della Provincia. In caso di Stranieri in visita nella Provincia dovranno essere pubblicati i voti di ciascuno dei Consiglieri, considerando come voto contrario l'astensione per più di 4 giorni. Nel caso un Consigliere Provinciale sia in ritiro spirituale nei 4 giorni della votazione il suo voto si considera conforme a quello espresso dal Principe.
Op. 2 Del governo della Provincia
Art. 1
Governo.
La Provincia di Terra di Lavoro è governata in regime di Sistema Feudale Elettivo.
Art 2.
Principe.
Il Principe è l'autorità suprema della provincia di Terra di Lavoro.
Art. 3
Sfiducia costruttiva al Principe.
Al pari dei consiglieri il principe deve operare con la massima diligenza e rettitudine. Nel caso in cui si dovesse ravvedare un comportamento illeggittimo, poco diligente, o addirittura dannoso per la provincia e per i suoi cittadini, i consiglieri si riservano la possibilità di sfiduciarlo.
Il principe può essere sfiduciato da almeno 8 consiglieri che presentino in consiglio mozione di sfiducia. La mozione deve contenere le motivazioni della sfiducia e il nome del nuovo principe proposto.
In tal caso il principe è costretto a dimettersi dalla carica di principe e il consiglio riconosce il nuovo principe indicato nella mozione di sfiducia.
Se il principe sfiduciato con le predette modalità non si dimette, sarà perseguito per Alto tradimento.
Art. 4
Art. 4.1
Consiglieri
I Consiglieri del Principe devono dimettersi oppure prestare giuramento di fedeltà alla Terra di Lavoro entro 10 giorni dalla nomina effettiva del Principe. L'assenza di giuramento di fedeltà o dimissioni nei termini qui prescritti e con le modalità riportate al successivo art. 9, comporterà un processo per alto Tradimento.
Il giuramento di fedeltà dovrà essere effettuato in Taverna della Provincia, in primis dal Principe, seguito dagli altri consiglieri, secondo la formula:
Io ... , presto solenne giuramento di fedeltà alla Provincia di Terra di Lavoro, al Principe ... , al Suo Popolo, alla Sua Terra.
Art 4.2
I Consiglieri eventualmente nominati nel corso del mandato del Principe devono parimenti dimettersi o prestare giuramento di fedeltà alla Terra di Lavoro entro 10 giorni dal loro ingresso nel Consiglio. Parimenti a quanto riportato al precedente comma, l'assenza di giuramento di fedeltà o dimissioni nei termini prescritti e con le modalità riportate al successivo articolo 8, comporterà un processo per alto Tradimento.
Il giuramento di fedeltà dovrà essere effettuato in Taverna della Provincia, seguendo quello dell’ultimo consigliere.
Art 5.
Art 5.1
Diligenza dei Consiglieri e loro destituzione.
I consiglieri sono tenuti a svolgere il ruolo affidatogli, con la massima diligenza e rettitudine, esponendosi a possibili pene di fronte al compimento di danni con dolo o colpa grave, omissione d'informazioni rilevanti per il consiglio, assenza prolungata.In tal caso, il consigliere sarà tenuto a fornire spiegazioni in merito al sinistro commesso, essendo a suo carico l'onere di dimostrare di essere esente da colpa.
Art. 5.2
I consiglieri non possono intervenire in pubbliche discussioni riguardanti l'attività del Principe e del Consiglio se non autorizzati, con autorizzazione formale, dal Principe (fanno eccezione a questo divieto il Principe medesimo ed il Portavoce del Consiglio, salvo dichiarazioni mendaci e tendenziose). Il consigliere che non rispettasse questa norma può essere soggetto a richiamo formale, da esercitarsi, ad opera del Principe stesso, entro 2 giorni dall’infrazione, nella Sede del Consiglio. Al terzo richiamo il consigliere può essere destituito d’ufficio dal Principe, entro 2 giorni dallo stesso.
Non si procederà ulteriormente nei confronti del consigliere che trasgredisca questa norma se non per l’infrazione di altri articoli delle leggi in vigore. In tal caso l’infrazione del presente articolo rappresenterà un’aggravante, in sede di processo, purchè il processo stesso abbia a che fare con l’attività consiliare e non con altri tipi di reato.
Art. 5.3
Il principe, si riserva la possibilità di destituire un consigliere, presentando le dovute motivazioni agli altri consiglieri e sottoponendo la decisione a votazione, in casi di prolungata assenza e inadempienza nelle proprie funzioni. In questo caso la destituzione deve essere approvata da almeno 8 consiglieri.
Art. 5.4
I consiglieri devono altresì essere destituiti d'ufficio se condannati dal Tribunale per tradimento o alto tradimento.
Art. 5.5
Quando un consigliere viene desituito, si deve dimettere entro due giorni dal Consiglio. In caso di omissione di questo obbligo il consigliere, sarà perseguito per Alto Tradimento
Art. 5.6
Un consigliere non può essere destituito per altre ragioni che non siano quelle predette.
Art. 6
Ministeri
Il Principe assegna ai Consiglieri i ruoli necessari alla gestione della Provincia. Il principe, durante il suo mandato, può riassegnare i ruoli ad altri consiglieri, a suo insindacabile giudizio.
I ruoli sono:
- Il Ministro del Commercio si occupa della gestione del commercio nella Provincia, amministra i beni e le proprietà del Principato. Si occupa anche di tutto ciò che riguarda il commercio estero. Non ha invece accesso all'inventario delle armi, e non può comperarne né venderne.
- Il Ministro delle Miniere si occupa della gestione delle miniere e delle cave.
- Lo Sceriffo si occupa della gestione degli animali che la Provincia fornisce agli allevamenti, amministra le finanze provinciali ed assume i funzionari ed i minatori al servizio della Provincia stabilendone il relativo salario.
- Il Capitano è incaricato di dirigere l'esercito regolare della provincia.
- Il Sergente dispone lo stanziamento di denaro pubblico al Prefetto e gestisce la logistica degli eserciti. Può comprare e vendere alla Fiera del Principato, ma soltanto le armi (compresi i bastoni). Può assegnare mandati con armi e/o denaro. Ha accesso all'inventario delle armi della Provincia.
- Il Prefetto è incaricato di vegliare alla sicurezza della provincia e delle sue città. È il capo della polizia della provincia. Nel limite dello stanziamento affidato dal sergente, deve reclutare ed organizzare gruppi armati di miliziani.
- Il Giudice è incaricato di amministrare la giustizia sul territorio secondo le leggi in vigore e la Carta dei Giudici. La Carta dei Giudici assume priorità assoluta rispetto alle leggi in vigore.
- Il Pubblico Ministero è incaricato di aprire e condurre i processi in nome della Provincia, nonchè di pronunciare l'atto d'accusa.
- Il Portavoce è l'incaricato di rendere pubbliche le decisioni del Consiglio e del Principe. Stabilisce le festività della Provincia, promuovendone la celebrazione.
- In aggiunta ai precedenti ruoli, il Principe nominerà un Vice Principe con l'incarico di sostituirlo in tutto e per tutto in caso di assenza prolungata per più di un'intera giornata, dall'alba al tramonto. Tale Vice Principe potrà, sotto questa condizione, prendere ogni decisione di politica interna ed estera ed utilizzare il Sigillo della Provincia.
La nomina del Vice Principe deve essere effettuata direttamente dal Principe tramite comunicato ufficiale in Sede di Consiglio. Il Principe può scegliere il Vice Principe esclusivamente tra i Consiglieri Eletti.
E’diritto dei cittadini sapere da chi sono governati: ogni qualvolta il Principe nomina un consigliere, sia all’inizio del suo mandato quando nomina ministri e funzionari, sia durante il mandato in caso di sostituzione o destituzione, è suo dovere, comunicare, a mezzo del Portavoce con comunicato ufficiale affisso al Castello, nella Taverna della Provincia e nei singoli Municipi, l’elenco dei funzionari e consiglieri in carica, con i rispettivi ruoli entro e non oltre 7 giorni dalle elezioni ad inizio mandato, o dalla nomina, durante il mandato.
Il Portavoce che non effettuasse la giusta pubblicità entro i termini prescritti sarà considerato alla stregua di consigliere/funzionario non diligente ai sensi del precedente articolo 5.
Art. 7
Il Giudice.
Il Giudice ha il dovere di giudicare in base allo spirito oltre che alla forma delle leggi, dei decreti e delle ordinanze. Il Giudice ha inoltre il dovere di giudicare se il caso presentato in Tribunale è assimilabile alle eventualità espressamente regolate dalle leggi, dai decreti e dalle ordinanze.
Il giudice è tenuto all’osservanza della Carta dei Giudici come sua guida suprema e faro primo.
Deve applicare i principi in essa contenuti e laddove, ritenendolo necessario e motivandolo, i principi in essa espressi contraddicano le leggi della Provincia o il presente codice istituzionale, superare le leggi stesse applicando le volontà di Sua Maestà Imperiale Long John Silver.
Il Giudice è considerato non diligente, e può essere soggetto a processo egli stesso nella maniera ordinaria, qualora nel suo operato contravvenga alla Carta dei Giudici in malafede e/o per tornaconto personale, ovvero tradendo la Carta dei Giudici stessa.
Art. 8
Funzionari della Provincia.
I Funzionari della Provincia sono:
- Il Rettore dell'Università, che gestisce gli insegnamenti e le lezioni della stessa; esso è nominato tramite bando pubblico.
- Il Ciambellano, che è il capo della diplomazia estera della Provincia, e con l'avallo del Principe nomina gli ambasciatori è nominato dal principe.
- L'arbitro è l'incaricato della provincia che vigila sulle infrazioni GDR dei briganti.
Detti funzionari possono essere o non essere anche Consiglieri del Principe.
I funzionari della Provincia sono equiparati ai Consiglieri di cui al precedente art. 4 ed al successivo art. 9 per quanto riguarda giuramento, destituzioni, dimissioni, e relative sanzioni.
La nomina dei Funzionari della Provincia deve essere pubblicizzata, a cura del Portavoce, presso la Taverna della Provincia ai sensi del precedente articolo 6.
Art. 9
Dimissioni dei Consiglieri e dei Funzionari.
Data l'enorme importanza rivestita dal ruolo di consigliere, non sono ammesse dimissioni, tranne che per giusta causa. Il consigliere che si dovesse dimettere senza dimostrare di averlo fatto per giusta causa, incorrerà in sanzioni penali e pucuniare.
Con giusta causa, si ritiene, una causa di forza maggiore che impedisca al funzionario e al consigliere di svolgere la propria funzione con la dovuta presenza e il dovuto impegno.
I consiglieri ed i Funzionari possono dimettersi a condizione di aver comunicato tale decisione al Principe, con almeno 2 giorni di anticipo e comunque entro i termini riportati all’art. 4 che precede.
La comunicazione, motivata, dovrà avvenire nella sala del Consiglio se a dimettersi è un Consigliere, nella bacheca dell'Università se a dimettersi è il Rettore, nel Castello se a dimettersi è il Ciambellano.
Il Principe ha facoltà di derogare al requisito dei 2 giorni di preavviso, consentendo di anticipare le dimissioni. Se tale requisito non viene rispettato senza averne licenza da parte del Principe il dimissionario sarà processato per Alto Tradimento.
Art. 10
Attività del Portavoce.
Il Portavoce del consiglio nominato dovrà entro ogni venerdì postare in consiglio un riassunto dell'attività settimanale.
Ogni consigliere potrà intervenire nella giornata di sabato per modificare i dati contenuti inesatti nella relazione del portavoce.
Il Principe dovrà approvare tale resoconto che verrà pubblicato in Taverna la domenica. In caso di silenzio del Principe il Portavoce avrà comunque il diritto/dovere di pubblicare la sua relazione.
Non potranno essere divulgati contenuti dettagliati relativi all'esercito o specificamente sulle finanze. Il principe avrà diritto di veto su qualunque argomento.
In definitiva, potranno essere resi pubblici i dati su proposte di legge ed i dati relativi all'iter delle proposte di legge nonchè realtivi allo loro approvazione o meno; i dati economici di raffronto con le settimane passate (stato di cassa in aumento/diminuzione rispetto alla settimana passata - stato dei magazzini con indicazione di quanto contenuto ma senza indicazione numerica - stato delle miniere); i dati sull'attività giudiziaria con il numero di processi iniziati e finiti; le relazioni con l'estero intraprese; i trattati conclusi ed allo studio.
Il Portavoce che non effettui la giusta pubblicità entro i termini e i modi prescritti dai singoli articoli del presente codice istituzionale sarà considerato alla stregua di consigliere/funzionario non diligente ai sensi del precedente art. 5.
Art. 11
Regolamentazioni interne ai Ministeri
I responsabili dei ministeri possono regolamentare le attività proprie degli uffici. Il regolamento, proposto dal consigliere preposto, dovrà essere approvato con le stesse regole di una legge ordinaria.' Eventuali norme in disaccordo con il corpo legislativo penale che ne dovrebbero derivare per una errata scrittura saranno da ritenersi nulle per il Giudice
Op. 3 Del potere legislativo della Provincia.
Art. 1
Le Leggi.
Il Principe ed il Consiglio provinciale emanano le leggi valide su tutto il territorio della Provincia. Tali leggi sono affisse nel Castello e nella Taverna della Provincia. Tutti i cittadini della Provincia sono uguali di fronte alla legge, né è ammesso emanare una legge che li discrimini per censo, residenza, sesso, età.
La carta dei giudici essendo emanazione diretta di Sua Maestà Altezza Imperiale Long John Silver ha la priorità su qualsiasi legge della Provincia e pertanto è modificabile esclusivamente con il suo permesso.
Art. 2
I decreti.
Il Principe emana i decreti. I decreti sono affissi nel Castello e nella Taverna della Provincia. In caso di contraddizione tra quanto enunciato nelle leggi e quanto riportato in un decreto, prevale quanto disposto dal decreto. I decreti, hanno validità temporale massima pari a 10 giorni dall'entrata in vigore, ma possono entro tale termine essere convertiti in legge attraverso l'approvazione del Consiglio.
Art. 3
Le leggi di iniziativa popolare.
È diritto sovrano del Popolo di Terra di Lavoro proporre leggi al Consiglio. Per proporre un progetto di legge i cittadini devono pubblicare il testo proposto nella Taverna di Terra di Lavoro e raccogliere 50 sottoscrizioni di cittadini di TDL.
[gdr off Le sottoscrizioni devono essere inseriti come messaggio risposta al messaggio proposta]
Una volta raccolte le 50 sottoscrizioni il cittadino proponente avviserà il Consiglio del traguardo raggiunto.
Il Consiglio è obbligato a discuterè la proposta di Legge. È diritto del consiglio modificare o bocciare il progetto di legge di iniziativa popolare. Il voto riguardante un progetto di legge popolare deve essere pubblico.
Art. 4
Art. 4.1
Le Ordinanze Comunali.
Ciascun Sindaco emana le ordinanze comunali ordinarie e straordinarie, valide sul territorio cittadino di competenza.
L’ordinanza che non contraddice le leggi della Provincia e/o i suoi decreti viene detta ordinaria.
L’ordinanza che contraddicesse le leggi della Provincia e/o i suoi decreti viene detta straordinaria e dovrà essere, prima della pubblicazione, sottoposta al Consiglio.
Il sindaco dovrà, nel presentare l’ordinanza straordinaria al Consiglio ed al Principe, motivare le ragioni della detta ordinanza.
Il Sindaco ha il dovere di comunicare presso la Camera dei Sindaci il testo dell'ordinanza ordinaria almeno 2 giorni prima di renderla pubblica, in questi 2 giorni il Principe ha facoltà di impedire l'emanazione dell'ordinanza stessa o di imporre modificazioni al testo della stessa.
Tutte le ordinanze sono affisse in alto nella bacheca del Municipio, e sono ripetute in alto nella bacheca della Taverna Municipale, inoltre sono pubblicate in evidenza nel Municipio Cittadino, oltre che nella Taverna di Terra di Lavoro come di seguito specificato. Alla loro emanazione, le ordinanze comunali sono infine comunicate con missiva ad ogni abitante della città.
In caso di contraddizione tra quanto enunciato nelle leggi o nei decreti e quanto riportato in un'ordinanza, prevale quanto disposto dalle leggi e dai decreti, a meno che non venga sottoposta al Consiglio della Provincia ed all’autorità del Principe.
Il Consiglio discuterà sull’ordinanza straordinaria con votazione di maggioranza palese e motivata.
E’nei poteri del Consiglio bocciare o modificare l’ordinanza che contraddicesse le leggi della Provincia o che, ad opinione motivata ma insindacabile del Consiglio stesso, risultasse dannosa al Principato e/o al Comune del Sindaco proponente.
Un’ordinanza bocciata dal Consiglio non può essere riproposta al Consiglio prima di 30 giorni dalla data della bocciatura.
Il Principe ha sempre diritto supremo di veto su qualsiasi ordinanza, comprese quelle sottoposte al vaglio del Consiglio.
L’approvazione dell’ordinanza dovrà avvenire con comunicazione del Principe in Consiglio e pubblicizzata con comunicato ufficiale affisso, a cura del Portavoce nella Taverna di Lavoro ed a cura del Sindaco, nel Municipio di competenza, entro 2 giorni dal Comunicato del Principe.
Il Principe è tenuto, e il portavoce dovrà riportare nel testo del Comunicato di Abrogazione da depositarsi, a motivare la decisione dell’abrogazione.
L’ordinanza abrogata cesserà di valere entro 3 giorni se non specificato diversamente, ovvero intendendosi anche a scadenza immediata, dalla pubblicazione del Comunicato del Principe.
Ogni ordinanza straordinaria approvata dovrà riportare in capo la dicitura “ORDINANZA STRAORDINARIA DEL COMUNE DI…. APPROVATA DAL CONSIGLIO IN DATA AL SINDACO...”, con in calce il nome del Sindaco proponente.
L’abrogazione dell’ordinanza dovrà avvenire con comunicazione del Principe in Consiglio e pubblicizzata con comunicato ufficiale affisso, a cura del Portavoce nella Taverna di Lavoro ed a cura del Sindaco, nel Municipio di competenza, entro 2 giorni dal Comunicato del Principe.
Art. 4.2
Durata delle ordinanze.
Tutte le ordinanze ordinarie hanno validità dalla loro pubblicazione, ai sensi del precedente comma, e fino a 3 giorni seguenti la fine del mandato del sindaco proponente.Il successivo sindaco potrà, prima della scadenza dell’ordinanza stessa, fare richiesta, ai sensi del precedente comma, per mantenere attiva tale ordinanza per un altro mandato, ai sensi del precedente comma, o lasciarla decadere. Ogni ordinanza non rinnovata nei termini si intende decaduta.
Tutte le ordinanze straordinarie hanno validità masssima di 18 giorni, nell'ordinanza straordinaria può essere indicata una durata inferiore.
Tutte le ordinanze, ordinarie e straordinarie, decadono se abrogate con le modalità previste dal precendente comma.
4.3
I sindaci hanno il diritto di aprire un processo in nome dei loro concittadini.
L’apertura dei processi per l’infrazione di una ordinanza municipale e per tutti i reati che non siano gravi (Tradimento, alto Tradimento, brigantaggio, stregoneria, disturbo all'ordine pubblico) è sotto la sola responsabilità dei sindaci. Un sindaco che si trovi nell’impossibilità di aprire un processo con i suoi propri mezzi può fare appello alla giustizia provinciale, mediante rimborso al principato delle spese.
Il Principato ha l'obbligo di mettere a disposizione delle municipalità personale di polizia giudiziaria (vice prefetti).
Art. 5
Priorità del Codice Istituzionale sulle leggi e sulle ordinanze ordinarie.
Nessuna ordinanza municipale ordinaria può contravvenire ai dettami del presente Codice Istituzionale. Una legge può contravvenire, modificandolo, al presente Codice Istituzionale.
Op. 4 Dello statuto delle città della Provincia.
Art. 1
Gestione delle città e Sindaci.
La gestione delle città è affidata ai Sindaci. I Sindaci sono eletti dalla popolazione della città.
Ciascun Sindaco deve prestare, nella forma prevista dall'art. 4 Op. 2, giuramento di fedeltà al Principe della Provincia di Terra di Lavoro entro 5 giorni dall'elezione o dimettersi. Il giuramento va pronunciato presso la Taverna della Provincia. L'assenza di giuramento di fedeltà nei termini prescritti comporterà un processo per alto tradimento.
Il giuramento impegna il Sindaco ad obbedire alle disposizioni del Principe, a rispettarne e farne rispettare il volere ed ad utilizzare i mezzi e le risorse del Municipio per favorire il benessere della Provincia tutta, senza favorirne alcuna parte o singolo abitante.
Art. 2
Inettitudine o dolo del sindaco.
In caso d'impossibilità di completare il mandato, per richiesta avanzata dal Sindaco medesimo, assenza prolungata (almeno 3gg consecutivi o 5 gg. anche non consecutivi nel corso del mandato), dolo o grave incapacità, il Principe ed il suo consiglio possono sostituire il Sindaco in carica con altra persona designata dal Consiglio. Una volta che questa persona sia a capo del Municipio, diventa il Sindaco a tutti gli effetti fino alle elezioni seguenti.
Il sindaco che per dolo fosse destituito dal suo ruolo verrebbe considerato alla stregua del consigliere non diligente e passibile di denuncia ai detti sensi.
Art. 3
Dimissioni del Sindaco.
Il sindaco può dimettersi delle sue funzioni. Per farlo è sottoposto agli stessi vincoli dei Consiglieri e Funzionari. La comunicazione dell'intenzione di dimettersi deve avvenire presso la Camera dei Sindaci.
Art. 4
Ordinanze.
Come già espresso nell'art. 4 Op. 3. il Sindaco è autorizzato ad emanare ordinanze comunali. Tali ordinanze devono precisare la pena minima e massima in caso di infrazione delle stesse. Le infrazioni alle ordinanze possono essere punite esclusivamente con ammende e/o rimborso.
Art. 5
Consuntivo economico municipio
Il Sindaco è obbligato a documentare con apposita prova, lo stato della cassa, dell'inventario e di eventuali mandati aperti. Lo devo fare 3 volte nell'arco del proprio mandato, il primo, il quindicesimo ed il trentesimo giorno. Il luogo deputato a tale post è la camera dei Sindaci, il Ministro del Commercio ha il dovere di riportare tali screen nel Consiglio della Provincia (quello non pubblico). Tale mancanza da parte del Sindaco (dopo avere atteso 24 ore dalla scadenza e dopo sollecitazione a mezzo PM del Ministro) farà incorrere il Sindaco in una denuncia che può portare ad una pena pecunaria che va dai 100 ai 500 ducati di ammenda. Le prove di metà mandato deveno servire ai membri del Consiglio per valutare l'operato del Sindaco, nel caso che si riscontrino gravi mancanze o perdite, il Consiglio può intervenire e dopo accurata indagine decidere di sostituire il Sindaco, chiedendone le proprie dimissioni o intervenendo con ribellione autorizzata.
Art. 6
Statistiche cittadine.
Il Sindaco è obbligato a postare in camera dei Sindaci, una volta a settimana, le statistiche relative alla propria città. Il Ministro del Commercio ha l'obbligo di riportare tali statistiche in Consiglio della Provincia.
Tale mancanza da parte del Sindaco (dopo avere atteso 24 ore dalla scadenza e dopo sollecitazione a mezzo PM del Ministro) farà incorrere il Sindaco in una denuncia che può portare ad una pena pecunaria che va dai 25 ai 75 ducati di ammenda.
Art. 7.
Acquisti e vendite.
Il Sindaco è obbligato giornalmente a riportare in Camera dei Sindaci, gli scambi effettuati per conto del Municipio, sia per quanto riguarda quelli fatti con la Provincia, sia quelli fatti con altri Sindaci di altre città.
Tale mancanza da parte del Sindaco (dopo avere atteso 24 ore dalla scadenza e dopo sollecitazione a mezzo PM del Ministro) farà incorrere il Sindaco in una denuncia che può portare ad una pena pecunaria che va dai 25 ai 75 ducati di ammenda
da Terra di Lavoro : Regolamento del Giudice per le condanne
9-1456 Regolamento del Giudice per le condanne
Questa procedura ha validità illimitata.
1) L'imputato colpevole di reati di natura finanziaria deve sempre e comunque pagare il maltolto, oltre ad un'ammenda.
2) In caso di patteggiamento, pre-giudiziale o giudiziale nel rispetto delle norme previste, si procederà all'assoluzione.
3) L'ammenda di regola ammonta al 100% del maltolto.
Si può irrogare un'ammenda ridotta fino al 20% applicando le attenuanti.
Si può irrogare un'ammenda aumentata fino al 500% ed eventuali giorni di reclusione applicando le aggravanti.
Comunque l'ammenda irrogata non può essere inferiore ai 3 ducati e non può essere superiore ai 1.000 ducati.
4) Se l'ammenda irrogata supera i 45 ducati, il giudice, a suo insindacabile parere, può obbligare l'imputato all'acquisto di uno o più beni presso la Fiera della Provincia entro una certa data.
Tale obbligo sarà misurato in modo che, tra lo scambio di denaro e merci e la tassa di 50 ducati per ogni acquisto presso la Fiera, l'imputato paghi effettivamente quanto dovuto.
Questo tipo di condanna non richiede l'accordo dell'imputato ed è immediatamente vincolante.
5) Chi non adempie agli obblighi di cui all'articolo 4 si macchia di un nuovo e specifico reato di frode.
In caso di condanna per il nuovo specifico reato, l'ammenda dovrà essere commisurata a quella evasa nel processo precedente, aumentata dal 50% al 200% a seconda delle circostanze, e comunque non potrà superare i 1.000 ducati, oltre ad un eventuale periodo di reclusione.
6) La pena di morte è da considerarsi solo in casi gravi.
La pena di morte va trattata in modo particolare per esigenze in-game e di GdR.
Se il condannato è d'accordo per una esecuzione in stile GdR, il boia eseguirà la sentenza entro 48 ore dalla sua pubblicazione e l'esecuzione avverrà su pubblica piazza (sulla taverna della Provincia di Lavoro).
L'accordo sull'esecuzione in stile GdR va preso tra il giudice ed il condannato prima della pubblicazione della sentenza in-game, entro 2 giorni dalla proposta di iniziativa del giudice. Se non c'è risposta entro questi 2 giorni, allora la pena di morte è commutata in pena corporale in stile GdR. Il giudice applica comunque in-game la pena di morte, specificando nella sentenza che si tratterà di pena corporale in stile GdR.
La pena di morte è da trattare secondo le regole stabilite nella carta dei giudici e secondo le norme della Provincia.
Le pene corporali in stile GdR possono essere ordinate dal giudice anche per crimini moderati, tipo speculazione, condannando alla esposizione alla gogna pubblica per un tempo determinato sulla pubblica piazza di Capua (taverna del Lavoro).
Le pene corporali in stile GdR sono scelte anche in caso di pena di morte tecnica senza accordo del condannato sulla sua morte. Il risultato sarà cioè una perdita di caratteristiche in-game del condannato ed una pena corporale in stile GdR sulla pubblica piazza di Capua (taverna del Lavoro).
Ultima modifica di Admin il Sab Set 12, 2009 4:12 pm - modificato 1 volta.
leggi da Principato degli Abbruzzi
CORPUS IURIS APRUTIORUM
LIBRO I - DEI DIRITTI CIVILI
Art. 1. - Dei Cittadini e delle Leggi
Tutti i personaggi residenti in Provincia degli Abruzzi hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, etnia, lingua, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.
L'Aristotelismo è la religione della Provincia degli Abruzzi.
La Chiesa Aristotelica Romana e Universale, fondata dal Secondo Profeta, è l'unica detentrice della verità Aristotelica e l'unica guida per gli uomini verso la salvezza.
I rapporti tra la Chiesa Aristotelica Romana e Universale e la Provincia degli Abruzzi sono regolati da un apposito Concordato.
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli al Principato degli Abruzzi e di osservarne le leggi. Gli stranieri sul territorio Abruzzese devono anch’essi rispettarne le norme, salvo trattati che diano particolari privilegi.
Art. 2. - Dell'attentato all'unicità dell'anima e della stregoneria
Costituisce un atto di stregoneria la presa di possesso di più corpi da parte di una stessa anima (utilizzo di più account da parte di uno stesso giocatore).
I più alti rappresentanti dell’Inquisizione possono sostituirsi al Procuratore per le accuse di Stregoneria.
I corpi secondari (account) privi della propria anima saranno sistematicamente consegnati alle fiamme del rogo (eradicazione).
Di ogni crimine o reato commesso dai corpi secondari sarà imputato il corpo principale, che sarà anche l’oggetto della persecuzione e delle specifiche condanne.
In questo caso le pene saranno aggravate in ragione del contesto infamante della stregoneria.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.1, del LIBRO V del presente corpo legislativo.
Art. 3. - Dell'Insulto e della Diffamazione
Costituisce atto di insulto pubblico ogni proposito pubblico, sui forum o nelle Taverne, atto ad arrecare offesa ad un abitante del Principato o a scandalizzare l’opinione pubblica.
Si definisce atto di insulto privato ogni scritto, sui forum o in game, atto ad arrecare offesa ad un abitante del Principato, e comunque ogni scritto il cui contenuto si oppone alla morale.
Costituisce atto di diffamazione ogni proposito pubblico, sui forum o nelle Taverne, atto a mettere falsamente in ombra l’onore personale o professionale di un abitante del Principato e ad infangarne ingiustamente la reputazione.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.2, del LIBRO V del presente corpo legislativo.
Art. 4. - Dell’abuso di Titoli e Cariche
Costituisce atto di abuso di titoli o di cariche ogni dichiarazione scritta o verbale atta ad associare il proprio nome ad un titolo o una carica esistente nei Regni ed attualmente legato ad un altro personaggio.
Viene considerato come falsario ogni personaggio che si faccia passare per un terzo mediante contraffazione della sua firma (imitazione dello pseudonimo) al fine di ottenerne profitto, informazioni private o per agire pubblicamente al suo posto.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.3, del LIBRO V del presente corpo legislativo.
Art. 5. - Delle leggi di iniziativa popolare
È diritto sovrano del Popolo Abruzzese presentare un progetto di legge al Consiglio.
Per proporre un progetto di legge i cittadini devono pubblicare il testo proposto nella Taverna della Provincia degli Abruzzi e raccogliere 30 sottoscrizioni di cittadini.
Una volta raccolte le sottoscrizioni uno dei cittadini proponenti si farà portavoce della proposta, avvisando il Consiglio del traguardo raggiunto.
Il Consiglio è obbligato a discuterne il testo. È diritto dello stesso modificare o bocciare il progetto di legge di iniziativa popolare.
Il voto riguardante un progetto di legge popolare sarà reso pubblico in calce alla proposta in Taverna della Provincia.
In caso di bocciatura sarà necessario un breve riassunto delle motivazioni che hanno condotto a tale decisione.
LIBRO II - DEL COMMERCIO E DEL LAVORO
Art. 1. - Della Speculazione e delle Professioni
L’acquisto di beni alimentari è libero da qualsiasi divieto.
Nonostante ciò, chiunque acquisti merce al mercato e lo rivenda ad un prezzo maggiore, solo per ottenerne un profitto personale, commette reato di speculazione.
Chiunque acquisti merci non inerenti la propria professione senza l'autorizzazione del Sindaco o del Principato commette reato di accaparramento.
Chiunque dovesse manipolare l’economia (o tentasse di farlo) di qualunque città della Provincia, facendo incetta di beni per crearne carenza e farne aumentare il prezzo, commette reato di speculazione.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.4, del LIBRO V del presente corpo legislativo.
Art. 2. - Dell’appropriazione indebita
La compravendita di ogni prodotto presente sui mercati non deve interferire con il bene superiore della comunità.
A tal fine ogni azione che va a nuocere alla gestione dei mandati comunali o statali per la produzione e la consegna di merci per i Municipi e per il Principato o loro delegati è considerata appropriazione indebita.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.5, del LIBRO V del presente corpo legislativo.
Art. 3. - Del mancato pagamento del prestito e del mancato rispetto del vincolo d’uso
Costituisce un atto di mancato pagamento del prestito l’assenza di pagamento dello stesso nei termini pattuiti al momento della concessione dello stesso.
Costituisce un atto di mancato rispetto del vincolo d’uso, l’utilizzo del prestito o del mandato per fini diversi da quelli adotti in richiesta.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.6, del LIBRO V del presente corpo legislativo.
Art. 4. - Dello Schiavismo
Ogni suddito inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento (SMI).
L'iniziativa economica privata è libera, ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità del Principato.
Lo schiavismo è vietato su tutto il territorio Abruzzese.
Si definisce schiavismo l'offerta di lavoro affissa presso il Municipio di un Comune per un corrispettivo inferiore al salario minimo determinato dal Consiglio degli Abruzzi.
Alla data attuale il salario minimo stabilito per la Provincia d’Abruzzo ammonta a 15 (quindici) Ducati.
La legge consente l’assunzione da parte del Principato e da parte del Municipio per la Milizia, a salari inferiori al minimo consentito.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.7, del LIBRO V del presente corpo legislativo.
Art. 5. - Delle Ordinanze Cittadine
Il sindaco rappresenta e tutela gli interessi della propria città. A tal fine gli è riconosciuto il potere di emanare ordinanze cittadine temporanee, che hanno valore di legge limitatamente alla propria Città, che ne è destinataria.
Le ordinanze cittadine, della durata massima di 10 giorni, possono avere ad oggetto divieti o imposizioni, e possono avere carattere amministrativo o economico (calmieri).
Per l'entrata in vigore è richiesto obbligatoriamente un controllo di legittimità del Consiglio, che ha il dovere di tutelare gli interessi superiori della Provincia.
Ciò premesso,
- Ogni Sindaco può legittimamente proporre, attraverso la Camera dei Sindaci, qualsiasi ordinanza che non sia in aperto contrasto con le leggi della Provincia.
- Al Sindaco verrà data comunicazione della presa in carico della sua ordinanza, per sottoporla alla attenzione del Consiglio.
-Dal momento della comunicazione il Consiglio ha 48h di tempo per pronunciarsi CONTRO l'ordinanza proposta. Il VETO dev'essere sempre motivato e viene opposto allorchè l'ordinanza contrasti con ragioni di carattere economico, sociale e politico che coinvolgano o turbino gli equilibri della Provincia.
- Se l'ordinanza viene giudicata positivamente dal Consiglio o non interviene comunicazione contraria entro il termine, essa viene pubblicata ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
- La pubblicazione deve avvenire da parte del comune, nel forum del municipio, nella taverna municipale (IG), e nel messaggio del sindaco (IG) e dal consiglio in Taverna della Provincia tramite comunicazione ufficiale.
L'ordinanza Cittadina ha valore di legge per tutti coloro che si trovano in Città, anche i non residenti.
Le Ordinanze Cittadine resteranno in vigore per un periodo di 10 giorni, al termine dei quali, se si vuole rinnovare l'ordinanza, va fatta richiesta al Consiglio che valuterà se è il caso di concedere un ulteriore proroga di 10 giorni. Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.8, del LIBRO V del presente corpo legislativo.
LIBRO III - DEL PRINCIPATO E DELL’ESERCITO
Art. 1. - Del Principe
Il Principe è alla testa del Principato d’Abruzzo.
Viene nominato a maggioranza relativa dei Consiglieri eletti dal Popolo Abruzzese.
Egli ha il potere di varare i decreti, le leggi e più in generale di prendere tutte le decisioni che risultano adatte per la vita dello Stato.
Presiede il Consiglio degli Abruzzi ed il Consiglio dei Ministri, segue il lavoro di questi ultimi, ed ha il potere di nominarli e revocarli. Sostiene anche l’onere delle relazioni con altre Regioni e Stati.
Art. 2. - Della Sfiducia
Il Principe è soggetto alla sfiducia che può venir proposta dal Consiglio su richiesta di almeno 6 consiglieri.
La votazione avviene con maggioranza qualificata (9 consiglieri) e voto palese. La votazione dura 3 giorni.
L'eventuale astensione equivale a concedere la fiducia.
Nel caso in cui il Principe venga condannato per alto tradimento il Consiglio procederà alla sfiducia d’ufficio.
Il Principe sfiduciato ha l'obbligo di abbandonare il Consiglio entro le 48 ore successive dal termine della votazione. Se il Principe sfiduciato è in ritiro, avrà tempo 48 ore dal ritorno del ritiro.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.9, del LIBRO V del presente corpo legislativo.
Art. 3. - Dei Consiglieri
Il Consiglio degli Abruzzi è composto da 12 cittadini eletti dal Popolo Abruzzese. Compito dei Consiglieri è proporre e votare le leggi del Principato d’Abruzzo.
I consiglieri sono tenuti a svolgere il ruolo affidatogli, con la massima diligenza e rettitudine, esponendosi a possibili pene di fronte al compimento di danni con dolo o colpa grave, omissione d'informazioni rilevanti per il consiglio, assenza ingiustificata.
In tal caso, il consigliere sarà tenuto a fornire spiegazioni in merito alla mancanza commessa, essendo a suo carico l'onere di dimostrare di essere esente da colpa.
I consiglieri condannati dal Tribunale per tradimento o alto tradimento saranno destituiti d'ufficio.
Quando un consigliere viene destituito, si deve dimettere dal Consiglio entro 3 giorni. Se il Consigliere destituito è in ritiro, avrà tempo 48 ore dal ritorno del ritiro.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.10, del LIBRO V del presente corpo legislativo.
Art. 4. - Del Ministro del Commercio (TM), Ministro delle Miniere (MdM) e Sceriffo
E’ dovere di questi Consiglieri rendere pubblico al Consiglio la situazione dei loro rispettivi uffici. E’ dovere del TM pubblicare in Consiglio, quotidianamente, la situazione di Inventario e Cassa.
E’ dovere del MdM pubblicare in Consiglio, quotidianamente, la situazione relativa alle Miniere.
E’ dovere dello Sceriffo pubblicare in Consiglio, quotidianamente, le statistiche circa le finanze della Provincia.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.11, del LIBRO V del presente corpo legislativo.
Art. 5. - Del Giuramento
Ogni Consigliere eletto, entro 3 giorni dalla nomina del Principe, deve prestare il sottostante giuramento:
“““Io (nome per esteso) giuro davanti ai cittadini abruzzesi e ad Aristotele di essere fedele al Principe e alla Provincia d’Abruzzo, di onorare l’incarico di Consigliere conferitomi dal popolo sovrano e di onorare la carica conferitami dal Principe”””
Il Principe eletto, entro 3 giorni dalla sua nomina, deve prestare il sottostante giuramento:
“““Io (nome per esteso) Principe d'Abruzzo giuro davanti ai cittadini abruzzesi e ad Aristotele di essere fedele alla Provincia d’Abruzzo e di onorare l’incarico conferitomi dal popolo sovrano e dal Consiglio”””
Chiunque al momento della nomina si trovasse in ritiro spirituale non è processabile per la mancanza, ma dovrà sopperire al rientro dal ritiro entro 48 ore.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.12, del LIBRO V del presente corpo legislativo.
Art. 6. - Dei Sindaci
I Sindaci amministrano le città e vengono nominati dai cittadini delle medesime.
Ogni Sindaco deve tutelare il libero commercio ed il benessere dei suoi cittadini e collaborare al funzionamento del Principato.
Ogni Sindaco avrà accesso alla Camera dei Sindaci e dovrà dare prove della situazione di cassa, inventario e statistiche del proprio Municipio ogni tre giorni fino alla fine dello stesso.
Sarà proibito mettere tasse superiori al ducato per campo, allevamento o bottega e di attivare il mantenimento degli animali senza previa autorizzazione del Principe.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.13, del LIBRO V del presente corpo legislativo.
Art. 7. - Delle Dimissioni
Le dimissioni di un Consigliere del Principato o di un Sindaco devono essere presentate al Principe con 3 giorni di anticipo sull’esecuzione delle stesse.
Il dimissionario potrà fare pubblicazioni di qualsiasi tipo sulle sue dimissioni solamente dopo averle rassegnate, senza però ledere i suoi precedenti doveri.
7.1 - Il Sindaco che voglia rassegnare le proprie dimissioni, dovrà:
a) indicare preventivamente al Consiglio, tramite post in Camera dei Sindaci e tramite messaggio privato al Principe, motivata intenzione di rassegnare le dimissioni.;
b) indicare al Consiglio, tramite post in Camera dei Sindaci, il numero di miliziani che verranno assunti in automatico nei giorni a seguire;
c) dovrà chiudere tutti gli autobuy del municipio;
d) dovrà fare mandati alle persone di fiducia (possibilmente i Consiglieri stessi) presenti in città, i cui nomi andranno indicati al Consiglio. In tali mandati dovranno essere assegnate le merci ed i ducati del Municipio, di modo che i cittadini non debbano sopportare disagi nei giorni immediatamente successivi alle dimissioni.
7.2 - Lo Sceriffo dimissionario dovrà:
a) avvisare il Principe almeno il giorno prima di quello scelto per le dimissioni;
b) l’ultimo giorno di servizio deve aver eseguito le assunzioni necessarie per approvvigionare la Provincia dei punti-stato di cui ha bisogno e produrre un congruo numero di animali.
7.3 - Il Ministro del Commercio dimissionario dovrà:
a) avvisare il Principe almeno il giorno prima di quello scelto per le dimissioni;;
b) aver conferito a tutti i Sindaci gli ultimi mandati richiesti;
c) aver comprato alla fiera del principato tutte le merci che abbiano un valore minore al listino prezzi della Provincia;
d) postare in Consiglio i dati aggiornati dell'inventario provinciale.
7.4 - Il Principe dimissionario dovrà aver cura di aver previamente assegnato tutte le cariche necessarie al buon andamento della Provincia, in attesa della nomina del suo successore.
Sindaco, Sceriffo, Ministro del Commercio e Principe hanno altresì il dovere di comunicare al Consiglio ogni eventuale periodo di inattività, quali ad esempio il recarsi in ritiro spirituale per un certo lasso di tempo, concordando di conseguenza i provvedimenti da adottare.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.14, del LIBRO V del presente corpo legislativo.
Art. 8. – Della sovrapposizione di cariche
Per evitare di avere una sovrapposizione di cariche il Sindaco e il Tribuno non possono ricoprire contemporaneamente i seguenti ruoli:
- Principe
- Giudice
- Prefetto
- PM
- Sceriffo
- Ministro del Commercio
- Sergente
- Capitano
- Viceprefetto
Se all'entrata in vigore di questa legge, dovesse essere in atto tale conflitto, il soggetto ha tempo 1 settimana per scegliere a quale compito rinunciare, per il bene del ducato e della sua città.
In caso di rifiuto o mancata scelta, entro il periodo previsto, verrà cacciato senza indugio da qualsiasi ufficio consigliare al quale aveva accesso.
Art. 9. - Dell’Esercito della Provincia
L’Esercito Abruzzese è regolamentato dall’apposita Carta dell’Esercito, a cui ci si rifà per qualsiasi questione inerente.
Art. 10 - Degli altri Eserciti
Per altri eserciti si intendono tutti quelli non ufficialmente creati dalla Provincia.
Non è ammessa la presenza di eserciti sul suolo della Provincia degli Abruzzi senza la preventiva autorizzazione del Principe.
Chi vorrà costituire un esercito sul territorio della Provincia degli Abruzzi dovrà chiederne l'autorizzazione, mandando un messaggio al Capitano con le motivazioni per cui intende costituirlo.
Eserciti stranieri che vorranno entrare nella Provincia, dovranno prima chiedere l'autorizzazione tramite le Ambasciate, specificando il loro percorso e le ragioni per cui vogliono entrare nel territorio degli Abruzzi.
Il Capitano dovrà porre la questione in Consiglio.
L'autorizzazione al transito nella Provincia degli Abruzzi non permette nessun tipo di azione difensiva o offensiva, per le quali occorre richiedere un’ulteriore autorizzazione al Principe, contattando l'Ambasciata o il Capitano.
Eventuali eserciti stranieri che si trovano nel territorio degli Abruzzi senza permesso, saranno considerati ostili e gestiti dallo Stato Maggiore dell'Esercito della Provincia.
Tutti i permessi verranno discussi in consiglio ma decisi autonomamente dal Principe.
Nel caso i viceprefetti vedano la costituzione di un esercito nel territorio del Municipio che controllano, avvertiranno immediatamente lo Stato Maggiore dell'Esercito della Provincia, chiedendo dell’esistenza della prescritta autorizzazione.
In caso di mancata autorizzazione, il viceprefetto farà immediata denuncia chiedendo l'apertura del processo prima che la fase di costituzione sia completata.
E' inoltre in potere del Principe ordinare l'immediato scioglimento di un Esercito non Provinciale. L'ordine dovrà essere eseguito immediatamente (farà fede lo screen dell'ultima connessione del Comandante dell'Esercito).
Restano valide le attuali note previste nei trattati stipulati con Paesi stranieri o con Ordini Cavallereschi che permettono il passaggio dei loro eserciti o la loro costituzione nella Provincia degli Abruzzi.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.15, del LIBRO V del presente corpo legislativo.
Art. 11. - Dei reggimenti e gruppi armati
Il Capitano può, a suo insindacabile giudizio, ordinare lo scioglimento di qualsiasi gruppo armato se ritiene che esso rappresenti un pericolo per la sicurezza. Il gruppo deve eseguire l'ordine non appena ne abbia la possibilità (farà fede l'ora di ultima connessione del capogruppo).
Gli eventuali componenti dei gruppi che non rispetteranno l'ordine saranno, di fatto, considerati nemici del Principato.
Il Capitano può, sempre a suo insindacabile giudizio, ordinare di non creare nessun gruppo armato attorno ad una città fino ad un tempo massimo di 72 ore.
Ogni violazione degli ordini verrà punita come Tradimento.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.16, del LIBRO V del presente corpo legislativo.
LIBRO IV - DELLA GIUSTIZIA
Art. 1. - Del disturbo dell'ordine pubblico
Costituisce un atto di disturbo dell'ordine pubblico ogni perturbazione all'ordine costituito, alla sicurezza, alla salute ed alla tranquillità pubblica.
Ogni violazione di un'ordinanza municipale o provinciale può determinare un'incriminazione per disturbo dell'ordine pubblico.
Art. 2. - Della ribellione e del suo incitamento
Costituisce un atto di incitazione alla ribellione ogni appello pubblico o privato atto ad organizzare un movimento destinato a rovesciare con la forza il potere Municipale o del Principato. Costituisce un atto di ribellione ogni utilizzo illegittimo della forza per rovesciare il potere Municipale o del Principato.
Il carattere illegittimo della rivolta viene valutato dal Giudice, dato che un insorto non può essere perseguito per tale crimine finché ricopre una funzione pubblica.
Non esistono differenze, nella valutazione della gravità del reato, tra tentativi di ribellione effettuati con successo o meno.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.17, del LIBRO V del presente corpo legislativo.
Art. 3. – Della frode
Costituisce un atto di frode la vendita di un prodotto spacciandolo per quello che non è o la pratica di prezzi destinati specificatamente ad abusare della fiducia di un acquirente inesperto.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.18, del LIBRO V del presente corpo legislativo.
Art. 4. -Del rifiuto di collaborare con la giustizia
Costituisce un atto di insubordinazione il rifiuto di sottoporsi alle operazioni di verifica della Prefettura.
Costituisce un atto di mancata testimonianza la mancata presentazione o il rifiuto di rispondere in un processo nel quale si è stati convocati.
Se l'imputato non rispetta il volere espresso dal Giudice nel suo verdetto, si configura un reato punibile con una pena prevista per i reati leggeri.
Qualunque ingiustificata azione addotta dall’indagato al fine di far prolungare il processo sarà punita con pene previste per i reati leggeri.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.19, del LIBRO V del presente corpo legislativo.
Art. 5. - Del Tradimento e Alto Tradimento
Costituisce un atto di tradimento ogni attentato da parte di un abitante della Provincia degli Abruzzi contro le istituzioni dello stesso, o ogni divulgazione di informazioni politiche, militari o economiche aventi come scopo o possibile risultato l’indebolimento della Provincia degli Abruzzi e delle sue componenti locali, in particolare attraverso la perdita di territori, di popolazione, di stabilità sociale, di sovranità politica o di autonomia economica.
A causa del loro rango, i Sindaci ed i membri del Consiglio del Principato si espongono a persecuzioni per Alto Tradimento.
Art. 6. - Della falsificazione di informazioni giudiziarie
Costituiscono atti di falsificazione di indizi tutte le opere tendenti alla realizzazione o alla modifica degli indizi materiali destinati ad essere usati in un processo, al fine di influenzarne il risultato.
Costituiscono atti di falsa testimonianza tutti i discorsi volontariamente erronei o l’omissione volontaria di qualunque informazione nell’ambito di un processo.
Se tali atti sono commessi al fine di favorire l’accusato al momento del processo, il loro autore si espone ad essere sottoposto alle stesse pene dell’imputato di tale processo.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.20, del LIBRO V del presente corpo legislativo.
Art. 7. - Dello sfruttamento dei beni pubblici
Costituisce un atto di sfruttamento dei beni pubblici ogni uso delle proprie funzioni ufficiali al fine di arricchire, da un punto di vista economico o di prestigio, la propria persona e/o i propri accoliti.
Costituisce un atto di danno alle finanze pubbliche ogni comportamento speculativo destinato ad arricchirsi volontariamente a discapito delle finanze pubbliche.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.21, del LIBRO V del presente corpo legislativo.
Art. 8. - Del brigantaggio
Costituisce un atto di brigantaggio ogni azione di furto aggravato atta a compromettere la libera circolazione degli uomini e dei beni sul territorio del Principato.
Non esistono differenze, nella valutazione della gravità del reato, tra tentativo di brigantaggio effettuato con successo o meno. In caso di assassinio della vittima si rifà all’Art. successivo del presente corpo legislativo.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.22, del LIBRO V del presente corpo legislativo.
Art. 9. - Dell’omicidio
Costituisce un atto di omicidio ogni azione violenta che porta alla morte di un civile. Togliere intenzionalmente la vita ad un altro o più esseri umani è un atto riprovevole che può essere punito con un'azione altrettanto grave ed efficace come la pena di morte. Rinascere dalle proprie ceneri rinnovato sarà l'unico modo per redimersi e ricominciare una nuova vita all'insegna dell'onestà.
I militari della Provincia, che commettono questo reato all'interno di azioni autorizzate dall'esercito della Provincia, non sono passibili di denuncia per quanto riguarda il presente reato, poiché agiscono per conto di una mano superiore e benevola quale è quella del Principe.
LIBRO V - DELLE PENE
Art. 1 - Dei Reati
Ogni atto delittuoso o criminale che verrà cos’ decretato dal Giudice sarà riconosciuto come reato.
Questi sono divisi in quattro categorie: reati leggeri, seri, speciali e capitali, ed avranno le seguenti attribuzioni di pena:
a) i reati leggeri saranno puniti con pene dal livello I al livello III;
b) i reati seri saranno puniti con pene dal livello IV al livello VI;
c) i reati speciali saranno puniti con pene dal livello VII al livello VIII
d) i reati capitali saranno puniti con pene di livello IX
Art. 2 - Delle Pene
Le pene verranno commisurate proporzionalmente alla gravità del reato commesso.
Per cui, nella Provincia degli Abruzzi, sono divise per ordine crescente di severità.
Per i reati definiti leggeri si avranno le seguenti pene:
I.) pubbliche scuse: verranno affisse nella taverna del Principato (il Giudice concederà un tempo ragionevole da permettere al reo di postare le pubbliche scuse; nel caso tale limite temporale non venga rispettato o se le scuse non siano state compiutamente espresse, lo stesso potrà decidere di aprire un processo per mancanza di collaborazione con la Giustizia); inoltre verrà applicata dal Giudice un’ammenda pari ad 1 ducato;
II.) l’obbrobrio pubblico: annuncio pubblico della condanna e del reato commesso (sul forum della Taverna della Provincia); il Giudice, comunque, applicherà un’ammenda pari ad 1 ducato perché risulti colpevole in tribunale;
III.) ammenda: risarcimento economico proporzionale al danno recato alle Istituzioni;
Per i reati definiti seri, si avrà:
IV.) casa di pena: reclusione leggera di durata minore o uguale a 3 giorni;
V.) reclusione con ammenda: prigione di durata minore o uguale a 3 giorni, più un’ammenda stabilita dal Giudice, comunque non inferiore allo SMI equivalente per i giorni di reclusione;
VI.) prigione dura: reclusione di una durata maggiore di 3 giorni;
Per i reati definiti speciali, si avrà:
VII.) reclusione dura con ammenda: pena di una durata maggiore di 3 giorni, più un’ammenda stabilita dal Giudice, comunque non inferiore allo SMI equivalente per i giorni di reclusione;
VIII.) morte GDR o IG: sarà tramite impiccagione, ruota, decapitazione o rogo. Il tipo di morte dipende dal crimine commesso e dal ceto sociale della vittima. Ai briganti plurirecidivi e pericolosi potrà essere data la caccia con l’Esercito per provocarne la morte IG. I nobili non potranno essere impiccati (obbligo di cessazione immediata di ogni eventuale incarico pubblico e ritiro spirituale almeno di 7 giorni);
Infine, per i reati capitali, si avrà:
IX.) eradicazione del personaggio; la competenza per l’erogazione della pena spetta al Giudice in evidenti casi di multiaccount;
Art. 3 - Della recidività
In tutti i casi dove il giocatore si sia distinto più di una volta per i medesimi reati, si applica il principio della recidività.
Stesso principio vale inoltre per reati differenti, ma entrambi punibili come reati seri.
Per stabilire la condizione di recidivo sono da considerare i processi a carico dell' imputato in questione che sono ancora visibili presso la Corte di Giustizia. Non appena il relativo procedimento verrà cancellato dall’archivio giudiziario e non risulterà dunque visibile presso la Corte, il reo perderà la qualifica di recidivo ed otterrà la piena e completa riabilitazione.
Applicando tale principio il Giudice è invitato ad applicare la pena di livello più alto all’interno delle categorie di cui all’art.1 del presente Libro V.
Art. 4 - Dell’applicazione delle pene
Di seguito vengono riportate le pene applicabili ai crimini enunciati dal presente corpo legislativo.
4.1 - Dell'attentato all'unicità dell'anima e della stregoneria: la stregoneria è un reato speciale.
Capo d’imputazione: Stregoneria
4.2 - Dell'Insulto e Della diffamazione: la competenza nell’ambito di questo reato non è del Principato. In seguito alla denuncia, supportata da appositi screen, si farà appello:
- ai Moderatori del forum, per le questioni avvenute all’interno del forum;
- al referente della CSI, per le questioni avvenute in game.
Capi d’imputazione: Diffamazione e insulti, Disturbo dell’ordine pubblico
4.3 - Dell’abuso di Titoli e Cariche: se l’abuso di titoli o cariche acquisite si riferiscono a un nobile o ad un ufficiale civile o militare del Principato, l’atto si qualifica come reato leggero; se l’abuso riguarda titoli o cariche usurpati all’Alta Nobiltà o all’Amministrazione Reale, l’atto verrà considerato reato serio.
Constatata l’assenza di volontà di nuocere alle persone spogliate dei loro titoli o delle loro cariche, non si configura reato, ma il Giudice potrà commisurare un’ammenda fino ad un massimo del SMI moltiplicato per i giorni di effettivo esercizio dell’abuso.
Capo d’imputazione: Disturbo dell'ordine pubblico
4.4 - Della Speculazione e delle Professioni: la speculazione e l’acquisto di beni non inerenti al proprio mestiere sono reati leggeri.
Per tali crimini è comunque previsto il patteggiamento.
Capo d’imputazione: Disturbo all'ordine pubblico
4.5 - Dell’appropriazione indebita: l’appropriazione indebita è un reato leggero.
Per tali crimini è comunque previsto il patteggiamento.
Capo d’imputazione: Disturbo all'ordine pubblico
4.6 - Del mancato pagamento del prestito e del mancato rispetto del vincolo d’uso: si configura come reato leggero. Se viene però provato che la propria morosità è stata premeditata, si configura come reato serio.
Il mancato rispetto del vincolo d’uso è sempre configurato come reato serio.
Per tali crimini è comunque previsto il patteggiamento.
Capo d’imputazione: Disturbo dell’ordine pubblico
4.7 - Dello Schiavismo: lo schiavismo è un reato leggero.
Per tali crimini è comunque previsto il patteggiamento.
Capo d’imputazione: Schiavismo
4.8 - Delle Ordinanze Cittadine: La violazione di un’ordinanza cittadina è punita secondo le leggi della Provincia come disturbo dell’ordine pubblico.
Se l'ordinanza ha come oggetto un calmiere (parziale o totale), è data la facoltà di patteggiare attraverso la collaborazione con i viceprefetti, che effettueranno transazioni compensative per riequilibrare l'illecito guadagno ottenuto dal mancato rispetto del calmiere. In mancanza di collaborazione, verranno seguite le vie giudiziarie.
Capo d’imputazione: Disturbo all'ordine pubblico
4.9 - Del Principe: il mancato rispetto della decisione del Consiglio da parte del Principe sfiduciato ha come capo d'imputazione: alto tradimento.
Capo d’imputazione: Alto Tradimento
4.10 - Dei Consiglieri: il Consigliere destituito che non si dimette dal Consiglio entro il termine previsto sarà perseguito per Alto Tradimento.
Capo d’imputazione: Alto Tradimento
4.11 - Del Ministro del Commercio, Ministro delle Miniere e Sceriffo: il Ministro del Commercio, o il Ministro delle Miniere o lo Sceriffo che non rispettano le norme relative alle comunicazioni sono perseguibili per Alto Tradimento.
Capo d’imputazione: Alto Tradimento
4.12- Del Giuramento: il mancato giuramento è da considerarsi come grave mancanza è viene perseguita come Tradimento.
Capo d’imputazione: Tradimento
4.13 - Del Sindaco: il sindaco che non rispetta le norme relative alle comunicazioni e alle autorizzazioni al e dal Principato è perseguibile per Tradimento.
Capo d’imputazione: Tradimento
4.14 - Delle Dimissioni: il mancato rispetto delle procedure richieste è perseguibile per Tradimento o Alto Tradimento
Capi d’imputazione: Tradimento, Alto Tradimento
4.15 - Dell’Esercito Provinciale e degli altri Eserciti: le violazioni delle norme relative alla creazione e mantenimento degli eserciti sul suolo del Principato, considerata la sua gravità, saranno perseguibili per Alto tradimento.
Capo d’imputazione: Alto Tradimento
4.16 - Dei reggimenti e gruppi armati: le violazioni delle norme relative alla creazione e mantenimento di reggimenti e gruppi armati sul suolo del Principato saranno perseguibili per Tradimento.
Capo d’imputazione: Tradimento
4.17 - Della ribellione e del suo incitamento: l’incitamento alla ribellione contro un Municipio è un reato leggero; l’incitazione alla rivolta contro il Principato è un reato serio. La ribellione avvenuta con successo o meno contro un Municipio è un reato serio. La ribellione avvenuta con successo o meno contro il Principato è un reato speciale.
Capi d’imputazione: Disturbo dell’ordine pubblico, Tradimento
4.18 - Della frode: la frode è un reato leggero.
La frode in seno ad una banda organizzata è un reato serio.
Capo d’imputazione: Frode
4.19 - Del rifiuto di collaborare con la giustizia: il rifiuto di testimoniare o il non rispetto del verdetto del Giudice sono reati seri.
Capo d’imputazione: Disturbo dell’ordine pubblico
4.20 - Della falsificazione di informazioni giudiziarie: la falsificazione di prove e la falsa testimonianza sono reati seri.
Capo d’imputazione: Disturbo dell’ordine pubblico
4.21 - Dello sfruttamento dei beni pubblici: lo sfruttamento dei beni pubblici è un reato serio.
Capi d'imputazione: Disturbo dell’ordine pubblico, Tradimento
4.22 - Del brigantaggio: il brigantaggio è un reato serio. Il brigantaggio in bande organizzate è un reato speciale.
Capi d’imputazione: Disturbo dell’ordine pubblico, furto e brigantaggio.
Art. 5. Dell’ammissione di colpa e della complicità
L’ammissione tramite confessione dei reati o dei crimini da parte dell’imputato si traduce in un alleggerimento della pena da applicare, significando che il Giudice è obbligato ad applicare la pena di livello più basso all’interno delle categorie di cui all’art.1 del presente Libro V.
La partecipazione attiva o passiva, diretta o indiretta, di una persona ad un crimine o ad un reato la espone alla persecuzione per complicità.
La complicità in un reato comporta l’erogazione della stessa pena del principale imputato.
Art. 6. Dell’Oblazione preventiva
L’Oblazione preventiva si applica esclusivamente per reati di schiavismo, di speculazione e di accaparramento.
Consiste nella possibilità di provvedere a sanare direttamente o di avvisare la preposta Autorità, prima della contestazione ufficiale, nei casi in cui, a causa di un comportamento involontario, il personaggio si sia reso punibile di uno dei reati sopra richiamati. (farà fede lo screen).
Tale facoltà non viene concessa nei casi in cui si sia riscontrata la recidività.
Per contestazione ufficiale si intende quella fatta dal Sindaco, dal Prefetto o da un suo collaboratore regolarmente nominato.
Se l’omissione consiste in una differenza di prezzo, l’oblazione consisterà nella corresponsione della differenza; se consiste nell’acquisto non consentito di merce, l’oblazione consisterà nella re-immissione sul mercato al medesimo prezzo d’acquisto (farà fede lo screen).
L’uso fraudolento dell’istituto dell’oblazione preventiva costituirà un’aggravante del reato che si tentava di estinguere.
Art. 7. Del Patteggiamento
Il patteggiamento si applica allorquando il personaggio si sia reso responsabile di atti di schiavismo, di speculazione o di accaparramento compiuti involontariamente, ma contestati ufficialmente dal Sindaco, dal Prefetto o da un suo collaboratore regolarmente nominato.
L’estinzione del reato per patteggiamento prevede il versamento di un multiplo della differenza di prezzo dal salario pattuito (schiavismo) o dal prezzo d’acquisto (speculazione o accaparramento) nelle casse del Municipio.
Al giocatore di livello uno si applicherà un moltiplicatore di due, per ogni livello superiore allo zero il moltiplicatore aumenterà di una unità.
In caso di schiavismo sarà compito del Prefetto, o di un suo collaboratore regolarmente nominato, recuperare le somme dovute al Municipio.
In caso di speculazione sarà compito del Sindaco, o di un suo collaboratore, recuperare le somme tramite la re-immissione sul mercato delle merci oggetto del reato.
In caso di accaparramento, in mancanza delle merci oggetto del reato, la sanzione sarà pari al 20% del prezzo medio consigliato dal Sindaco moltiplicato per il moltiplicatore di cui sopra.
Non è previsto il patteggiamento nei casi in cui si sia riscontrata recidività.
E’ facoltà del Sindaco, in accordo con la Prefettura, commutare la pena del patteggiamento in servizi giornalieri alla difesa del Municipio.
Una giornata di servizio dovrà equivalere allo SMI.
Art. 8. Dell’Appello
La Provincia degli Abruzzi riconosce a tutti i cittadini aventi avuto regolare processo di primo grado conclusosi con l’emanazione della sentenza, la possibilità di appellarsi alla stessa nel caso la ritenessero emessa in spregio alle leggi vigenti nei Regni, compilando il previsto modulo di richiesta presso la Corte d’Appello Italiana.
Sarà compito dei membri del collegio C.A.I. reputare la domanda d’appello valida o meno.
LIBRO I - DEI DIRITTI CIVILI
Art. 1. - Dei Cittadini e delle Leggi
Tutti i personaggi residenti in Provincia degli Abruzzi hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, etnia, lingua, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.
L'Aristotelismo è la religione della Provincia degli Abruzzi.
La Chiesa Aristotelica Romana e Universale, fondata dal Secondo Profeta, è l'unica detentrice della verità Aristotelica e l'unica guida per gli uomini verso la salvezza.
I rapporti tra la Chiesa Aristotelica Romana e Universale e la Provincia degli Abruzzi sono regolati da un apposito Concordato.
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli al Principato degli Abruzzi e di osservarne le leggi. Gli stranieri sul territorio Abruzzese devono anch’essi rispettarne le norme, salvo trattati che diano particolari privilegi.
Art. 2. - Dell'attentato all'unicità dell'anima e della stregoneria
Costituisce un atto di stregoneria la presa di possesso di più corpi da parte di una stessa anima (utilizzo di più account da parte di uno stesso giocatore).
I più alti rappresentanti dell’Inquisizione possono sostituirsi al Procuratore per le accuse di Stregoneria.
I corpi secondari (account) privi della propria anima saranno sistematicamente consegnati alle fiamme del rogo (eradicazione).
Di ogni crimine o reato commesso dai corpi secondari sarà imputato il corpo principale, che sarà anche l’oggetto della persecuzione e delle specifiche condanne.
In questo caso le pene saranno aggravate in ragione del contesto infamante della stregoneria.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.1, del LIBRO V del presente corpo legislativo.
Art. 3. - Dell'Insulto e della Diffamazione
Costituisce atto di insulto pubblico ogni proposito pubblico, sui forum o nelle Taverne, atto ad arrecare offesa ad un abitante del Principato o a scandalizzare l’opinione pubblica.
Si definisce atto di insulto privato ogni scritto, sui forum o in game, atto ad arrecare offesa ad un abitante del Principato, e comunque ogni scritto il cui contenuto si oppone alla morale.
Costituisce atto di diffamazione ogni proposito pubblico, sui forum o nelle Taverne, atto a mettere falsamente in ombra l’onore personale o professionale di un abitante del Principato e ad infangarne ingiustamente la reputazione.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.2, del LIBRO V del presente corpo legislativo.
Art. 4. - Dell’abuso di Titoli e Cariche
Costituisce atto di abuso di titoli o di cariche ogni dichiarazione scritta o verbale atta ad associare il proprio nome ad un titolo o una carica esistente nei Regni ed attualmente legato ad un altro personaggio.
Viene considerato come falsario ogni personaggio che si faccia passare per un terzo mediante contraffazione della sua firma (imitazione dello pseudonimo) al fine di ottenerne profitto, informazioni private o per agire pubblicamente al suo posto.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.3, del LIBRO V del presente corpo legislativo.
Art. 5. - Delle leggi di iniziativa popolare
È diritto sovrano del Popolo Abruzzese presentare un progetto di legge al Consiglio.
Per proporre un progetto di legge i cittadini devono pubblicare il testo proposto nella Taverna della Provincia degli Abruzzi e raccogliere 30 sottoscrizioni di cittadini.
Una volta raccolte le sottoscrizioni uno dei cittadini proponenti si farà portavoce della proposta, avvisando il Consiglio del traguardo raggiunto.
Il Consiglio è obbligato a discuterne il testo. È diritto dello stesso modificare o bocciare il progetto di legge di iniziativa popolare.
Il voto riguardante un progetto di legge popolare sarà reso pubblico in calce alla proposta in Taverna della Provincia.
In caso di bocciatura sarà necessario un breve riassunto delle motivazioni che hanno condotto a tale decisione.
LIBRO II - DEL COMMERCIO E DEL LAVORO
Art. 1. - Della Speculazione e delle Professioni
L’acquisto di beni alimentari è libero da qualsiasi divieto.
Nonostante ciò, chiunque acquisti merce al mercato e lo rivenda ad un prezzo maggiore, solo per ottenerne un profitto personale, commette reato di speculazione.
Chiunque acquisti merci non inerenti la propria professione senza l'autorizzazione del Sindaco o del Principato commette reato di accaparramento.
Chiunque dovesse manipolare l’economia (o tentasse di farlo) di qualunque città della Provincia, facendo incetta di beni per crearne carenza e farne aumentare il prezzo, commette reato di speculazione.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.4, del LIBRO V del presente corpo legislativo.
Art. 2. - Dell’appropriazione indebita
La compravendita di ogni prodotto presente sui mercati non deve interferire con il bene superiore della comunità.
A tal fine ogni azione che va a nuocere alla gestione dei mandati comunali o statali per la produzione e la consegna di merci per i Municipi e per il Principato o loro delegati è considerata appropriazione indebita.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.5, del LIBRO V del presente corpo legislativo.
Art. 3. - Del mancato pagamento del prestito e del mancato rispetto del vincolo d’uso
Costituisce un atto di mancato pagamento del prestito l’assenza di pagamento dello stesso nei termini pattuiti al momento della concessione dello stesso.
Costituisce un atto di mancato rispetto del vincolo d’uso, l’utilizzo del prestito o del mandato per fini diversi da quelli adotti in richiesta.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.6, del LIBRO V del presente corpo legislativo.
Art. 4. - Dello Schiavismo
Ogni suddito inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento (SMI).
L'iniziativa economica privata è libera, ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità del Principato.
Lo schiavismo è vietato su tutto il territorio Abruzzese.
Si definisce schiavismo l'offerta di lavoro affissa presso il Municipio di un Comune per un corrispettivo inferiore al salario minimo determinato dal Consiglio degli Abruzzi.
Alla data attuale il salario minimo stabilito per la Provincia d’Abruzzo ammonta a 15 (quindici) Ducati.
La legge consente l’assunzione da parte del Principato e da parte del Municipio per la Milizia, a salari inferiori al minimo consentito.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.7, del LIBRO V del presente corpo legislativo.
Art. 5. - Delle Ordinanze Cittadine
Il sindaco rappresenta e tutela gli interessi della propria città. A tal fine gli è riconosciuto il potere di emanare ordinanze cittadine temporanee, che hanno valore di legge limitatamente alla propria Città, che ne è destinataria.
Le ordinanze cittadine, della durata massima di 10 giorni, possono avere ad oggetto divieti o imposizioni, e possono avere carattere amministrativo o economico (calmieri).
Per l'entrata in vigore è richiesto obbligatoriamente un controllo di legittimità del Consiglio, che ha il dovere di tutelare gli interessi superiori della Provincia.
Ciò premesso,
- Ogni Sindaco può legittimamente proporre, attraverso la Camera dei Sindaci, qualsiasi ordinanza che non sia in aperto contrasto con le leggi della Provincia.
- Al Sindaco verrà data comunicazione della presa in carico della sua ordinanza, per sottoporla alla attenzione del Consiglio.
-Dal momento della comunicazione il Consiglio ha 48h di tempo per pronunciarsi CONTRO l'ordinanza proposta. Il VETO dev'essere sempre motivato e viene opposto allorchè l'ordinanza contrasti con ragioni di carattere economico, sociale e politico che coinvolgano o turbino gli equilibri della Provincia.
- Se l'ordinanza viene giudicata positivamente dal Consiglio o non interviene comunicazione contraria entro il termine, essa viene pubblicata ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
- La pubblicazione deve avvenire da parte del comune, nel forum del municipio, nella taverna municipale (IG), e nel messaggio del sindaco (IG) e dal consiglio in Taverna della Provincia tramite comunicazione ufficiale.
L'ordinanza Cittadina ha valore di legge per tutti coloro che si trovano in Città, anche i non residenti.
Le Ordinanze Cittadine resteranno in vigore per un periodo di 10 giorni, al termine dei quali, se si vuole rinnovare l'ordinanza, va fatta richiesta al Consiglio che valuterà se è il caso di concedere un ulteriore proroga di 10 giorni. Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.8, del LIBRO V del presente corpo legislativo.
LIBRO III - DEL PRINCIPATO E DELL’ESERCITO
Art. 1. - Del Principe
Il Principe è alla testa del Principato d’Abruzzo.
Viene nominato a maggioranza relativa dei Consiglieri eletti dal Popolo Abruzzese.
Egli ha il potere di varare i decreti, le leggi e più in generale di prendere tutte le decisioni che risultano adatte per la vita dello Stato.
Presiede il Consiglio degli Abruzzi ed il Consiglio dei Ministri, segue il lavoro di questi ultimi, ed ha il potere di nominarli e revocarli. Sostiene anche l’onere delle relazioni con altre Regioni e Stati.
Art. 2. - Della Sfiducia
Il Principe è soggetto alla sfiducia che può venir proposta dal Consiglio su richiesta di almeno 6 consiglieri.
La votazione avviene con maggioranza qualificata (9 consiglieri) e voto palese. La votazione dura 3 giorni.
L'eventuale astensione equivale a concedere la fiducia.
Nel caso in cui il Principe venga condannato per alto tradimento il Consiglio procederà alla sfiducia d’ufficio.
Il Principe sfiduciato ha l'obbligo di abbandonare il Consiglio entro le 48 ore successive dal termine della votazione. Se il Principe sfiduciato è in ritiro, avrà tempo 48 ore dal ritorno del ritiro.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.9, del LIBRO V del presente corpo legislativo.
Art. 3. - Dei Consiglieri
Il Consiglio degli Abruzzi è composto da 12 cittadini eletti dal Popolo Abruzzese. Compito dei Consiglieri è proporre e votare le leggi del Principato d’Abruzzo.
I consiglieri sono tenuti a svolgere il ruolo affidatogli, con la massima diligenza e rettitudine, esponendosi a possibili pene di fronte al compimento di danni con dolo o colpa grave, omissione d'informazioni rilevanti per il consiglio, assenza ingiustificata.
In tal caso, il consigliere sarà tenuto a fornire spiegazioni in merito alla mancanza commessa, essendo a suo carico l'onere di dimostrare di essere esente da colpa.
I consiglieri condannati dal Tribunale per tradimento o alto tradimento saranno destituiti d'ufficio.
Quando un consigliere viene destituito, si deve dimettere dal Consiglio entro 3 giorni. Se il Consigliere destituito è in ritiro, avrà tempo 48 ore dal ritorno del ritiro.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.10, del LIBRO V del presente corpo legislativo.
Art. 4. - Del Ministro del Commercio (TM), Ministro delle Miniere (MdM) e Sceriffo
E’ dovere di questi Consiglieri rendere pubblico al Consiglio la situazione dei loro rispettivi uffici. E’ dovere del TM pubblicare in Consiglio, quotidianamente, la situazione di Inventario e Cassa.
E’ dovere del MdM pubblicare in Consiglio, quotidianamente, la situazione relativa alle Miniere.
E’ dovere dello Sceriffo pubblicare in Consiglio, quotidianamente, le statistiche circa le finanze della Provincia.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.11, del LIBRO V del presente corpo legislativo.
Art. 5. - Del Giuramento
Ogni Consigliere eletto, entro 3 giorni dalla nomina del Principe, deve prestare il sottostante giuramento:
“““Io (nome per esteso) giuro davanti ai cittadini abruzzesi e ad Aristotele di essere fedele al Principe e alla Provincia d’Abruzzo, di onorare l’incarico di Consigliere conferitomi dal popolo sovrano e di onorare la carica conferitami dal Principe”””
Il Principe eletto, entro 3 giorni dalla sua nomina, deve prestare il sottostante giuramento:
“““Io (nome per esteso) Principe d'Abruzzo giuro davanti ai cittadini abruzzesi e ad Aristotele di essere fedele alla Provincia d’Abruzzo e di onorare l’incarico conferitomi dal popolo sovrano e dal Consiglio”””
Chiunque al momento della nomina si trovasse in ritiro spirituale non è processabile per la mancanza, ma dovrà sopperire al rientro dal ritiro entro 48 ore.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.12, del LIBRO V del presente corpo legislativo.
Art. 6. - Dei Sindaci
I Sindaci amministrano le città e vengono nominati dai cittadini delle medesime.
Ogni Sindaco deve tutelare il libero commercio ed il benessere dei suoi cittadini e collaborare al funzionamento del Principato.
Ogni Sindaco avrà accesso alla Camera dei Sindaci e dovrà dare prove della situazione di cassa, inventario e statistiche del proprio Municipio ogni tre giorni fino alla fine dello stesso.
Sarà proibito mettere tasse superiori al ducato per campo, allevamento o bottega e di attivare il mantenimento degli animali senza previa autorizzazione del Principe.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.13, del LIBRO V del presente corpo legislativo.
Art. 7. - Delle Dimissioni
Le dimissioni di un Consigliere del Principato o di un Sindaco devono essere presentate al Principe con 3 giorni di anticipo sull’esecuzione delle stesse.
Il dimissionario potrà fare pubblicazioni di qualsiasi tipo sulle sue dimissioni solamente dopo averle rassegnate, senza però ledere i suoi precedenti doveri.
7.1 - Il Sindaco che voglia rassegnare le proprie dimissioni, dovrà:
a) indicare preventivamente al Consiglio, tramite post in Camera dei Sindaci e tramite messaggio privato al Principe, motivata intenzione di rassegnare le dimissioni.;
b) indicare al Consiglio, tramite post in Camera dei Sindaci, il numero di miliziani che verranno assunti in automatico nei giorni a seguire;
c) dovrà chiudere tutti gli autobuy del municipio;
d) dovrà fare mandati alle persone di fiducia (possibilmente i Consiglieri stessi) presenti in città, i cui nomi andranno indicati al Consiglio. In tali mandati dovranno essere assegnate le merci ed i ducati del Municipio, di modo che i cittadini non debbano sopportare disagi nei giorni immediatamente successivi alle dimissioni.
7.2 - Lo Sceriffo dimissionario dovrà:
a) avvisare il Principe almeno il giorno prima di quello scelto per le dimissioni;
b) l’ultimo giorno di servizio deve aver eseguito le assunzioni necessarie per approvvigionare la Provincia dei punti-stato di cui ha bisogno e produrre un congruo numero di animali.
7.3 - Il Ministro del Commercio dimissionario dovrà:
a) avvisare il Principe almeno il giorno prima di quello scelto per le dimissioni;;
b) aver conferito a tutti i Sindaci gli ultimi mandati richiesti;
c) aver comprato alla fiera del principato tutte le merci che abbiano un valore minore al listino prezzi della Provincia;
d) postare in Consiglio i dati aggiornati dell'inventario provinciale.
7.4 - Il Principe dimissionario dovrà aver cura di aver previamente assegnato tutte le cariche necessarie al buon andamento della Provincia, in attesa della nomina del suo successore.
Sindaco, Sceriffo, Ministro del Commercio e Principe hanno altresì il dovere di comunicare al Consiglio ogni eventuale periodo di inattività, quali ad esempio il recarsi in ritiro spirituale per un certo lasso di tempo, concordando di conseguenza i provvedimenti da adottare.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.14, del LIBRO V del presente corpo legislativo.
Art. 8. – Della sovrapposizione di cariche
Per evitare di avere una sovrapposizione di cariche il Sindaco e il Tribuno non possono ricoprire contemporaneamente i seguenti ruoli:
- Principe
- Giudice
- Prefetto
- PM
- Sceriffo
- Ministro del Commercio
- Sergente
- Capitano
- Viceprefetto
Se all'entrata in vigore di questa legge, dovesse essere in atto tale conflitto, il soggetto ha tempo 1 settimana per scegliere a quale compito rinunciare, per il bene del ducato e della sua città.
In caso di rifiuto o mancata scelta, entro il periodo previsto, verrà cacciato senza indugio da qualsiasi ufficio consigliare al quale aveva accesso.
Art. 9. - Dell’Esercito della Provincia
L’Esercito Abruzzese è regolamentato dall’apposita Carta dell’Esercito, a cui ci si rifà per qualsiasi questione inerente.
Art. 10 - Degli altri Eserciti
Per altri eserciti si intendono tutti quelli non ufficialmente creati dalla Provincia.
Non è ammessa la presenza di eserciti sul suolo della Provincia degli Abruzzi senza la preventiva autorizzazione del Principe.
Chi vorrà costituire un esercito sul territorio della Provincia degli Abruzzi dovrà chiederne l'autorizzazione, mandando un messaggio al Capitano con le motivazioni per cui intende costituirlo.
Eserciti stranieri che vorranno entrare nella Provincia, dovranno prima chiedere l'autorizzazione tramite le Ambasciate, specificando il loro percorso e le ragioni per cui vogliono entrare nel territorio degli Abruzzi.
Il Capitano dovrà porre la questione in Consiglio.
L'autorizzazione al transito nella Provincia degli Abruzzi non permette nessun tipo di azione difensiva o offensiva, per le quali occorre richiedere un’ulteriore autorizzazione al Principe, contattando l'Ambasciata o il Capitano.
Eventuali eserciti stranieri che si trovano nel territorio degli Abruzzi senza permesso, saranno considerati ostili e gestiti dallo Stato Maggiore dell'Esercito della Provincia.
Tutti i permessi verranno discussi in consiglio ma decisi autonomamente dal Principe.
Nel caso i viceprefetti vedano la costituzione di un esercito nel territorio del Municipio che controllano, avvertiranno immediatamente lo Stato Maggiore dell'Esercito della Provincia, chiedendo dell’esistenza della prescritta autorizzazione.
In caso di mancata autorizzazione, il viceprefetto farà immediata denuncia chiedendo l'apertura del processo prima che la fase di costituzione sia completata.
E' inoltre in potere del Principe ordinare l'immediato scioglimento di un Esercito non Provinciale. L'ordine dovrà essere eseguito immediatamente (farà fede lo screen dell'ultima connessione del Comandante dell'Esercito).
Restano valide le attuali note previste nei trattati stipulati con Paesi stranieri o con Ordini Cavallereschi che permettono il passaggio dei loro eserciti o la loro costituzione nella Provincia degli Abruzzi.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.15, del LIBRO V del presente corpo legislativo.
Art. 11. - Dei reggimenti e gruppi armati
Il Capitano può, a suo insindacabile giudizio, ordinare lo scioglimento di qualsiasi gruppo armato se ritiene che esso rappresenti un pericolo per la sicurezza. Il gruppo deve eseguire l'ordine non appena ne abbia la possibilità (farà fede l'ora di ultima connessione del capogruppo).
Gli eventuali componenti dei gruppi che non rispetteranno l'ordine saranno, di fatto, considerati nemici del Principato.
Il Capitano può, sempre a suo insindacabile giudizio, ordinare di non creare nessun gruppo armato attorno ad una città fino ad un tempo massimo di 72 ore.
Ogni violazione degli ordini verrà punita come Tradimento.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.16, del LIBRO V del presente corpo legislativo.
LIBRO IV - DELLA GIUSTIZIA
Art. 1. - Del disturbo dell'ordine pubblico
Costituisce un atto di disturbo dell'ordine pubblico ogni perturbazione all'ordine costituito, alla sicurezza, alla salute ed alla tranquillità pubblica.
Ogni violazione di un'ordinanza municipale o provinciale può determinare un'incriminazione per disturbo dell'ordine pubblico.
Art. 2. - Della ribellione e del suo incitamento
Costituisce un atto di incitazione alla ribellione ogni appello pubblico o privato atto ad organizzare un movimento destinato a rovesciare con la forza il potere Municipale o del Principato. Costituisce un atto di ribellione ogni utilizzo illegittimo della forza per rovesciare il potere Municipale o del Principato.
Il carattere illegittimo della rivolta viene valutato dal Giudice, dato che un insorto non può essere perseguito per tale crimine finché ricopre una funzione pubblica.
Non esistono differenze, nella valutazione della gravità del reato, tra tentativi di ribellione effettuati con successo o meno.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.17, del LIBRO V del presente corpo legislativo.
Art. 3. – Della frode
Costituisce un atto di frode la vendita di un prodotto spacciandolo per quello che non è o la pratica di prezzi destinati specificatamente ad abusare della fiducia di un acquirente inesperto.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.18, del LIBRO V del presente corpo legislativo.
Art. 4. -Del rifiuto di collaborare con la giustizia
Costituisce un atto di insubordinazione il rifiuto di sottoporsi alle operazioni di verifica della Prefettura.
Costituisce un atto di mancata testimonianza la mancata presentazione o il rifiuto di rispondere in un processo nel quale si è stati convocati.
Se l'imputato non rispetta il volere espresso dal Giudice nel suo verdetto, si configura un reato punibile con una pena prevista per i reati leggeri.
Qualunque ingiustificata azione addotta dall’indagato al fine di far prolungare il processo sarà punita con pene previste per i reati leggeri.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.19, del LIBRO V del presente corpo legislativo.
Art. 5. - Del Tradimento e Alto Tradimento
Costituisce un atto di tradimento ogni attentato da parte di un abitante della Provincia degli Abruzzi contro le istituzioni dello stesso, o ogni divulgazione di informazioni politiche, militari o economiche aventi come scopo o possibile risultato l’indebolimento della Provincia degli Abruzzi e delle sue componenti locali, in particolare attraverso la perdita di territori, di popolazione, di stabilità sociale, di sovranità politica o di autonomia economica.
A causa del loro rango, i Sindaci ed i membri del Consiglio del Principato si espongono a persecuzioni per Alto Tradimento.
Art. 6. - Della falsificazione di informazioni giudiziarie
Costituiscono atti di falsificazione di indizi tutte le opere tendenti alla realizzazione o alla modifica degli indizi materiali destinati ad essere usati in un processo, al fine di influenzarne il risultato.
Costituiscono atti di falsa testimonianza tutti i discorsi volontariamente erronei o l’omissione volontaria di qualunque informazione nell’ambito di un processo.
Se tali atti sono commessi al fine di favorire l’accusato al momento del processo, il loro autore si espone ad essere sottoposto alle stesse pene dell’imputato di tale processo.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.20, del LIBRO V del presente corpo legislativo.
Art. 7. - Dello sfruttamento dei beni pubblici
Costituisce un atto di sfruttamento dei beni pubblici ogni uso delle proprie funzioni ufficiali al fine di arricchire, da un punto di vista economico o di prestigio, la propria persona e/o i propri accoliti.
Costituisce un atto di danno alle finanze pubbliche ogni comportamento speculativo destinato ad arricchirsi volontariamente a discapito delle finanze pubbliche.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.21, del LIBRO V del presente corpo legislativo.
Art. 8. - Del brigantaggio
Costituisce un atto di brigantaggio ogni azione di furto aggravato atta a compromettere la libera circolazione degli uomini e dei beni sul territorio del Principato.
Non esistono differenze, nella valutazione della gravità del reato, tra tentativo di brigantaggio effettuato con successo o meno. In caso di assassinio della vittima si rifà all’Art. successivo del presente corpo legislativo.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.22, del LIBRO V del presente corpo legislativo.
Art. 9. - Dell’omicidio
Costituisce un atto di omicidio ogni azione violenta che porta alla morte di un civile. Togliere intenzionalmente la vita ad un altro o più esseri umani è un atto riprovevole che può essere punito con un'azione altrettanto grave ed efficace come la pena di morte. Rinascere dalle proprie ceneri rinnovato sarà l'unico modo per redimersi e ricominciare una nuova vita all'insegna dell'onestà.
I militari della Provincia, che commettono questo reato all'interno di azioni autorizzate dall'esercito della Provincia, non sono passibili di denuncia per quanto riguarda il presente reato, poiché agiscono per conto di una mano superiore e benevola quale è quella del Principe.
LIBRO V - DELLE PENE
Art. 1 - Dei Reati
Ogni atto delittuoso o criminale che verrà cos’ decretato dal Giudice sarà riconosciuto come reato.
Questi sono divisi in quattro categorie: reati leggeri, seri, speciali e capitali, ed avranno le seguenti attribuzioni di pena:
a) i reati leggeri saranno puniti con pene dal livello I al livello III;
b) i reati seri saranno puniti con pene dal livello IV al livello VI;
c) i reati speciali saranno puniti con pene dal livello VII al livello VIII
d) i reati capitali saranno puniti con pene di livello IX
Art. 2 - Delle Pene
Le pene verranno commisurate proporzionalmente alla gravità del reato commesso.
Per cui, nella Provincia degli Abruzzi, sono divise per ordine crescente di severità.
Per i reati definiti leggeri si avranno le seguenti pene:
I.) pubbliche scuse: verranno affisse nella taverna del Principato (il Giudice concederà un tempo ragionevole da permettere al reo di postare le pubbliche scuse; nel caso tale limite temporale non venga rispettato o se le scuse non siano state compiutamente espresse, lo stesso potrà decidere di aprire un processo per mancanza di collaborazione con la Giustizia); inoltre verrà applicata dal Giudice un’ammenda pari ad 1 ducato;
II.) l’obbrobrio pubblico: annuncio pubblico della condanna e del reato commesso (sul forum della Taverna della Provincia); il Giudice, comunque, applicherà un’ammenda pari ad 1 ducato perché risulti colpevole in tribunale;
III.) ammenda: risarcimento economico proporzionale al danno recato alle Istituzioni;
Per i reati definiti seri, si avrà:
IV.) casa di pena: reclusione leggera di durata minore o uguale a 3 giorni;
V.) reclusione con ammenda: prigione di durata minore o uguale a 3 giorni, più un’ammenda stabilita dal Giudice, comunque non inferiore allo SMI equivalente per i giorni di reclusione;
VI.) prigione dura: reclusione di una durata maggiore di 3 giorni;
Per i reati definiti speciali, si avrà:
VII.) reclusione dura con ammenda: pena di una durata maggiore di 3 giorni, più un’ammenda stabilita dal Giudice, comunque non inferiore allo SMI equivalente per i giorni di reclusione;
VIII.) morte GDR o IG: sarà tramite impiccagione, ruota, decapitazione o rogo. Il tipo di morte dipende dal crimine commesso e dal ceto sociale della vittima. Ai briganti plurirecidivi e pericolosi potrà essere data la caccia con l’Esercito per provocarne la morte IG. I nobili non potranno essere impiccati (obbligo di cessazione immediata di ogni eventuale incarico pubblico e ritiro spirituale almeno di 7 giorni);
Infine, per i reati capitali, si avrà:
IX.) eradicazione del personaggio; la competenza per l’erogazione della pena spetta al Giudice in evidenti casi di multiaccount;
Art. 3 - Della recidività
In tutti i casi dove il giocatore si sia distinto più di una volta per i medesimi reati, si applica il principio della recidività.
Stesso principio vale inoltre per reati differenti, ma entrambi punibili come reati seri.
Per stabilire la condizione di recidivo sono da considerare i processi a carico dell' imputato in questione che sono ancora visibili presso la Corte di Giustizia. Non appena il relativo procedimento verrà cancellato dall’archivio giudiziario e non risulterà dunque visibile presso la Corte, il reo perderà la qualifica di recidivo ed otterrà la piena e completa riabilitazione.
Applicando tale principio il Giudice è invitato ad applicare la pena di livello più alto all’interno delle categorie di cui all’art.1 del presente Libro V.
Art. 4 - Dell’applicazione delle pene
Di seguito vengono riportate le pene applicabili ai crimini enunciati dal presente corpo legislativo.
4.1 - Dell'attentato all'unicità dell'anima e della stregoneria: la stregoneria è un reato speciale.
Capo d’imputazione: Stregoneria
4.2 - Dell'Insulto e Della diffamazione: la competenza nell’ambito di questo reato non è del Principato. In seguito alla denuncia, supportata da appositi screen, si farà appello:
- ai Moderatori del forum, per le questioni avvenute all’interno del forum;
- al referente della CSI, per le questioni avvenute in game.
Capi d’imputazione: Diffamazione e insulti, Disturbo dell’ordine pubblico
4.3 - Dell’abuso di Titoli e Cariche: se l’abuso di titoli o cariche acquisite si riferiscono a un nobile o ad un ufficiale civile o militare del Principato, l’atto si qualifica come reato leggero; se l’abuso riguarda titoli o cariche usurpati all’Alta Nobiltà o all’Amministrazione Reale, l’atto verrà considerato reato serio.
Constatata l’assenza di volontà di nuocere alle persone spogliate dei loro titoli o delle loro cariche, non si configura reato, ma il Giudice potrà commisurare un’ammenda fino ad un massimo del SMI moltiplicato per i giorni di effettivo esercizio dell’abuso.
Capo d’imputazione: Disturbo dell'ordine pubblico
4.4 - Della Speculazione e delle Professioni: la speculazione e l’acquisto di beni non inerenti al proprio mestiere sono reati leggeri.
Per tali crimini è comunque previsto il patteggiamento.
Capo d’imputazione: Disturbo all'ordine pubblico
4.5 - Dell’appropriazione indebita: l’appropriazione indebita è un reato leggero.
Per tali crimini è comunque previsto il patteggiamento.
Capo d’imputazione: Disturbo all'ordine pubblico
4.6 - Del mancato pagamento del prestito e del mancato rispetto del vincolo d’uso: si configura come reato leggero. Se viene però provato che la propria morosità è stata premeditata, si configura come reato serio.
Il mancato rispetto del vincolo d’uso è sempre configurato come reato serio.
Per tali crimini è comunque previsto il patteggiamento.
Capo d’imputazione: Disturbo dell’ordine pubblico
4.7 - Dello Schiavismo: lo schiavismo è un reato leggero.
Per tali crimini è comunque previsto il patteggiamento.
Capo d’imputazione: Schiavismo
4.8 - Delle Ordinanze Cittadine: La violazione di un’ordinanza cittadina è punita secondo le leggi della Provincia come disturbo dell’ordine pubblico.
Se l'ordinanza ha come oggetto un calmiere (parziale o totale), è data la facoltà di patteggiare attraverso la collaborazione con i viceprefetti, che effettueranno transazioni compensative per riequilibrare l'illecito guadagno ottenuto dal mancato rispetto del calmiere. In mancanza di collaborazione, verranno seguite le vie giudiziarie.
Capo d’imputazione: Disturbo all'ordine pubblico
4.9 - Del Principe: il mancato rispetto della decisione del Consiglio da parte del Principe sfiduciato ha come capo d'imputazione: alto tradimento.
Capo d’imputazione: Alto Tradimento
4.10 - Dei Consiglieri: il Consigliere destituito che non si dimette dal Consiglio entro il termine previsto sarà perseguito per Alto Tradimento.
Capo d’imputazione: Alto Tradimento
4.11 - Del Ministro del Commercio, Ministro delle Miniere e Sceriffo: il Ministro del Commercio, o il Ministro delle Miniere o lo Sceriffo che non rispettano le norme relative alle comunicazioni sono perseguibili per Alto Tradimento.
Capo d’imputazione: Alto Tradimento
4.12- Del Giuramento: il mancato giuramento è da considerarsi come grave mancanza è viene perseguita come Tradimento.
Capo d’imputazione: Tradimento
4.13 - Del Sindaco: il sindaco che non rispetta le norme relative alle comunicazioni e alle autorizzazioni al e dal Principato è perseguibile per Tradimento.
Capo d’imputazione: Tradimento
4.14 - Delle Dimissioni: il mancato rispetto delle procedure richieste è perseguibile per Tradimento o Alto Tradimento
Capi d’imputazione: Tradimento, Alto Tradimento
4.15 - Dell’Esercito Provinciale e degli altri Eserciti: le violazioni delle norme relative alla creazione e mantenimento degli eserciti sul suolo del Principato, considerata la sua gravità, saranno perseguibili per Alto tradimento.
Capo d’imputazione: Alto Tradimento
4.16 - Dei reggimenti e gruppi armati: le violazioni delle norme relative alla creazione e mantenimento di reggimenti e gruppi armati sul suolo del Principato saranno perseguibili per Tradimento.
Capo d’imputazione: Tradimento
4.17 - Della ribellione e del suo incitamento: l’incitamento alla ribellione contro un Municipio è un reato leggero; l’incitazione alla rivolta contro il Principato è un reato serio. La ribellione avvenuta con successo o meno contro un Municipio è un reato serio. La ribellione avvenuta con successo o meno contro il Principato è un reato speciale.
Capi d’imputazione: Disturbo dell’ordine pubblico, Tradimento
4.18 - Della frode: la frode è un reato leggero.
La frode in seno ad una banda organizzata è un reato serio.
Capo d’imputazione: Frode
4.19 - Del rifiuto di collaborare con la giustizia: il rifiuto di testimoniare o il non rispetto del verdetto del Giudice sono reati seri.
Capo d’imputazione: Disturbo dell’ordine pubblico
4.20 - Della falsificazione di informazioni giudiziarie: la falsificazione di prove e la falsa testimonianza sono reati seri.
Capo d’imputazione: Disturbo dell’ordine pubblico
4.21 - Dello sfruttamento dei beni pubblici: lo sfruttamento dei beni pubblici è un reato serio.
Capi d'imputazione: Disturbo dell’ordine pubblico, Tradimento
4.22 - Del brigantaggio: il brigantaggio è un reato serio. Il brigantaggio in bande organizzate è un reato speciale.
Capi d’imputazione: Disturbo dell’ordine pubblico, furto e brigantaggio.
Art. 5. Dell’ammissione di colpa e della complicità
L’ammissione tramite confessione dei reati o dei crimini da parte dell’imputato si traduce in un alleggerimento della pena da applicare, significando che il Giudice è obbligato ad applicare la pena di livello più basso all’interno delle categorie di cui all’art.1 del presente Libro V.
La partecipazione attiva o passiva, diretta o indiretta, di una persona ad un crimine o ad un reato la espone alla persecuzione per complicità.
La complicità in un reato comporta l’erogazione della stessa pena del principale imputato.
Art. 6. Dell’Oblazione preventiva
L’Oblazione preventiva si applica esclusivamente per reati di schiavismo, di speculazione e di accaparramento.
Consiste nella possibilità di provvedere a sanare direttamente o di avvisare la preposta Autorità, prima della contestazione ufficiale, nei casi in cui, a causa di un comportamento involontario, il personaggio si sia reso punibile di uno dei reati sopra richiamati. (farà fede lo screen).
Tale facoltà non viene concessa nei casi in cui si sia riscontrata la recidività.
Per contestazione ufficiale si intende quella fatta dal Sindaco, dal Prefetto o da un suo collaboratore regolarmente nominato.
Se l’omissione consiste in una differenza di prezzo, l’oblazione consisterà nella corresponsione della differenza; se consiste nell’acquisto non consentito di merce, l’oblazione consisterà nella re-immissione sul mercato al medesimo prezzo d’acquisto (farà fede lo screen).
L’uso fraudolento dell’istituto dell’oblazione preventiva costituirà un’aggravante del reato che si tentava di estinguere.
Art. 7. Del Patteggiamento
Il patteggiamento si applica allorquando il personaggio si sia reso responsabile di atti di schiavismo, di speculazione o di accaparramento compiuti involontariamente, ma contestati ufficialmente dal Sindaco, dal Prefetto o da un suo collaboratore regolarmente nominato.
L’estinzione del reato per patteggiamento prevede il versamento di un multiplo della differenza di prezzo dal salario pattuito (schiavismo) o dal prezzo d’acquisto (speculazione o accaparramento) nelle casse del Municipio.
Al giocatore di livello uno si applicherà un moltiplicatore di due, per ogni livello superiore allo zero il moltiplicatore aumenterà di una unità.
In caso di schiavismo sarà compito del Prefetto, o di un suo collaboratore regolarmente nominato, recuperare le somme dovute al Municipio.
In caso di speculazione sarà compito del Sindaco, o di un suo collaboratore, recuperare le somme tramite la re-immissione sul mercato delle merci oggetto del reato.
In caso di accaparramento, in mancanza delle merci oggetto del reato, la sanzione sarà pari al 20% del prezzo medio consigliato dal Sindaco moltiplicato per il moltiplicatore di cui sopra.
Non è previsto il patteggiamento nei casi in cui si sia riscontrata recidività.
E’ facoltà del Sindaco, in accordo con la Prefettura, commutare la pena del patteggiamento in servizi giornalieri alla difesa del Municipio.
Una giornata di servizio dovrà equivalere allo SMI.
Art. 8. Dell’Appello
La Provincia degli Abruzzi riconosce a tutti i cittadini aventi avuto regolare processo di primo grado conclusosi con l’emanazione della sentenza, la possibilità di appellarsi alla stessa nel caso la ritenessero emessa in spregio alle leggi vigenti nei Regni, compilando il previsto modulo di richiesta presso la Corte d’Appello Italiana.
Sarà compito dei membri del collegio C.A.I. reputare la domanda d’appello valida o meno.
Re: Elezioni sindaco del Consiglio del Principato e usi e costumi varie da altri Principati
I Consiglieri che ricoprono le cariche economiche devono obbligatoriamente presentare la documentazione pertinente ai loro incarichi nei rispettivi uffici, e se impossibilitati a farlo devono precisarne in Consiglio i motivi. Sarà il Signore a decidere se tale mancanza è si o no giustificabile. In caso negativo, verrà istituito il processo.
Imputazione = Negligenza / Disturbo all'ordine pubblico.
Sanzione: multa fino a 50 ducati per ciascun giorno per il quale manca la documentazione.
Lo Sceriffo quotidianamente presenta in Tesoreria della Repubblica i dati della Tesoreria nel dettaglio, comprensivi di saldo giornaliero, saldo del giorno precedente, bilancio settimanale provvisorio e bilancio settimanale, spese sostenute per l'assunzione dei pubblici funzionari, con indicazione del numero e tipo di punti stato acquisiti in corrispondenza di ciascuna assunzione, e da notizia dei punti stato a disposizione della Repubblica e dei mandati aperti; inoltre riporta in Screen dei Municipi la documentazione sui dati economici dei Municipi.
Il Ministro del Commercio riporta quotidiamente in Cassa e Inventario/Situazione i dati della Tesoreria, dei mandati aperti, dei punti disponibili nel ramo del commercio e delle merci presenti in inventario; rende note le transazioni importanti e i prezzi delle merci in Cassa e Inventario/Commenti; coadiuva lo Sceriffo nel riportare i dati economici dei Municipi.
Il Ministro delle Miniere deve documentare quotidianamente in Miniere/Situazione lo stato, il livello e l'affluenza delle miniere, riportando i dati dopo aver effettuato la manutenzione, e in Miniere/Commenti le spese sostenute per la manutenzione e il ricavo giornaliero.
da Milano : Decreto sulla Sicurezza Della Capitale
Decreto sul visto per entrare nel ducato di Milano.
Le Frontiere del ducato di Milano (se non sono chiuse a seguito della legge marziale) sono aperte a tutti gli stranieri, che non formino un movimento di massa (si intende movimenti di gruppi di persone della stessa nazionalità che non superino le 10 unità, in qualsiasi modo viaggino singolarmente o aggregati ), o che non abbiano avuto gravi condanne per furto, brigantaggio, o non siano stati in gruppi o eserciti che abbiano fatto azioni criminali o sovversive.
Chiunque abbia commesso gravi crimini o abbia avuto gravi condanne, o abbia fatto parte di gruppi o eserciti o abbiano fatto azioni criminali o sovversive deve richiedere il visto per entrare nel ducato di Milano, o per il soggetto le frontiere di Milano sono da intendersi chiuse, e lo stesso potrà esser bloccato con la forza dagli eserciti Milanesi.
Inoltre devono richiedere il visto per entrare a Milano, gruppi in movimento di persone che siano di una stessa nazionalità che superino le 10 unità, (col termine gruppo si intende il movimento di una massa di persone anche se suddivisi in più gruppi o anche se viaggiano singolarmente), tentativi di entrare in massa nel ducato di Milano senza il visto quindi la dovuta autorizzazione, sarà considerato come un tentativo di invasione e bloccato dagli eserciti milanesi
La richiesta per il visto dovrà essere inviata al prefetto e comprendere
- Crimini Commessi
- Ragioni del viaggio
- Composizione del gruppo con cui viaggerà
- Tempo che si prevede di rimanere nel ducato di Milano
- Percorso che si intende effettuare all’interno del ducato di Milano.
Il prefetto in collaborazione con lo stato maggiore e con l’assenso del duca valuterà se rilasciare il visto o meno.
Detto visto potrà essere illimitato, avere una durata limitata, essere valido per girare solo in certe aree del ducato di Milano, a seconda dei casi e sulla base delle decisioni delle istituzioni Milanesi.
Il Ducato di Milano non si prende la responsabilità, di quanto possa accadere ai controlli di frontiera a chi viaggia aggregato a persone che debbano richiedere il visto e non ne siano in possesso, in caso si crei uno scontro armato.
Decreto sulla Sicurezza Della Capitale
Decreto teso a difendere la capitale da eventuali attacchi da parte di stranieri:
Art.1 E' fatto divieto a chiunque non abbia la residenza nel Ducato di Milano, di soggiornare nella Capitale Milano, se non su autorizzazione del Prefetto previa richiesta per iscritto.
Art.2 Il presente decreto entrerà in vigore entro 48 ore, chi dovesse trovarsi a Milano allo scadere delle 48 ore deve fare richiesta al Prefetto di poter soggiornare, come previsto dall'art.1
Art. 3 Chiunque, dopo l'entrata in vigore del Decreto fosse sprovvisto di autorizzazione e si trovasse a infrangerlo, verrà punito con l'accusa di Disturbo all'Ordine pubblico.
Art. 4 In caso di mancata risposta risposta da parte del Prefetto, dopo 48 ore dalla richiesta, il permesso è da ritenersi accordato per silenzio assenso
Art. 5 Il Prefetto per motivi di ordine pubblico può revocare in ogni momento il permesso di soggiorno .
Milano 21 Aprile 1457
Dama_Propezia.
Le Frontiere del ducato di Milano (se non sono chiuse a seguito della legge marziale) sono aperte a tutti gli stranieri, che non formino un movimento di massa (si intende movimenti di gruppi di persone della stessa nazionalità che non superino le 10 unità, in qualsiasi modo viaggino singolarmente o aggregati ), o che non abbiano avuto gravi condanne per furto, brigantaggio, o non siano stati in gruppi o eserciti che abbiano fatto azioni criminali o sovversive.
Chiunque abbia commesso gravi crimini o abbia avuto gravi condanne, o abbia fatto parte di gruppi o eserciti o abbiano fatto azioni criminali o sovversive deve richiedere il visto per entrare nel ducato di Milano, o per il soggetto le frontiere di Milano sono da intendersi chiuse, e lo stesso potrà esser bloccato con la forza dagli eserciti Milanesi.
Inoltre devono richiedere il visto per entrare a Milano, gruppi in movimento di persone che siano di una stessa nazionalità che superino le 10 unità, (col termine gruppo si intende il movimento di una massa di persone anche se suddivisi in più gruppi o anche se viaggiano singolarmente), tentativi di entrare in massa nel ducato di Milano senza il visto quindi la dovuta autorizzazione, sarà considerato come un tentativo di invasione e bloccato dagli eserciti milanesi
La richiesta per il visto dovrà essere inviata al prefetto e comprendere
- Crimini Commessi
- Ragioni del viaggio
- Composizione del gruppo con cui viaggerà
- Tempo che si prevede di rimanere nel ducato di Milano
- Percorso che si intende effettuare all’interno del ducato di Milano.
Il prefetto in collaborazione con lo stato maggiore e con l’assenso del duca valuterà se rilasciare il visto o meno.
Detto visto potrà essere illimitato, avere una durata limitata, essere valido per girare solo in certe aree del ducato di Milano, a seconda dei casi e sulla base delle decisioni delle istituzioni Milanesi.
Il Ducato di Milano non si prende la responsabilità, di quanto possa accadere ai controlli di frontiera a chi viaggia aggregato a persone che debbano richiedere il visto e non ne siano in possesso, in caso si crei uno scontro armato.
Decreto sulla Sicurezza Della Capitale
Decreto teso a difendere la capitale da eventuali attacchi da parte di stranieri:
Art.1 E' fatto divieto a chiunque non abbia la residenza nel Ducato di Milano, di soggiornare nella Capitale Milano, se non su autorizzazione del Prefetto previa richiesta per iscritto.
Art.2 Il presente decreto entrerà in vigore entro 48 ore, chi dovesse trovarsi a Milano allo scadere delle 48 ore deve fare richiesta al Prefetto di poter soggiornare, come previsto dall'art.1
Art. 3 Chiunque, dopo l'entrata in vigore del Decreto fosse sprovvisto di autorizzazione e si trovasse a infrangerlo, verrà punito con l'accusa di Disturbo all'Ordine pubblico.
Art. 4 In caso di mancata risposta risposta da parte del Prefetto, dopo 48 ore dalla richiesta, il permesso è da ritenersi accordato per silenzio assenso
Art. 5 Il Prefetto per motivi di ordine pubblico può revocare in ogni momento il permesso di soggiorno .
Milano 21 Aprile 1457
Dama_Propezia.
11 Mar 2009 14:08 Oggetto: VECCHIE VERSIONI del CODICE LEGGI della REPUBBLICA
Osvaldo ha scritto:Pubblico qui il nuovo CODICE legislativo della Repubblica.
Quanto sotto fara' pertanto testo come Codice di Leggi Repubblicano per il tempo a venire da utilizzare nei processi e consultare quando necessario.
Prego i Signori di Firenze di aggiornare questo Topic qualora le sottostanti leggi si rivedano e di ivi pubblicarvi leggi aggiuntive e decreti.CARTA della REPUBBLICA FIORENTINA
A tutti coloro che leggeranno questa Carta,
Noi, membri del Consiglio della Repubblica, sotto la reggenza di Osvaldo della Groana in data 22 Febbraio 1457
Rendiamo noto che, per rinforzare le istituzioni della Repubblica Fiorentina abbiamo, con questo Statuto, statuito e fissato le cose che seguono:
PARTE PRIMA - DELLE ISTITUZIONI
Capitolo I - Principi fondamentali
- Che la Repubblica di Firenze riconosce l’autorità di Sua Maestà Imperiale LongJohnSilver, come legittimo imperatore del Sacro Romano Impero Germanico. A esso si presta giuramento di fedeltà e ci si impegna in solido a rispettarne la Corona e lo Stato.
Che la capitale della Repubblica Fiorentina è Firenze.
Che la lingua parlata è l’italiano.
Che le armi della Repubblica di Firenze sono: "Il giglio fiorentino partito di rosso e d'argento dell'uno nell'altro, sormontato dalla corona imperiale e retto da due unicorni, avvolto in manto di ermellino, sormontato a sua volta della corona imperiale" (Sentire la consulta araldica se la definizione è accettabile). Il partito di rosso e d'argento indica il primo nucleo del territorio fiorentino e cioè Firenze che si unisce con Fiesole. Il giglio d'argento in campo rosso riproduce l'insegna ghibellina, quello rosso in campo d'argento l'insegna guelfa, la loro unione è pertanto simbolo di amicizia fraterna tra le due fazioni. Gli unicorni sono simbolo di virtù e forza.
Che il motto della Repubblica fiorentina è "Nunquam retrorsum".
Che la religione è la religione ufficiale aristotelica, ma sono tollerate altre religioni come disciplinato dalla Carta di San Miniato.
- Che la sovranità regionale appartiene al popolo della Repubblica di Firenze che la esercita attraverso i suoi rappresentanti e per mezzo di suffragio.
Che nessuna parte del popolo fiorentino né alcun individuo possono attribuirsene l'esercizio.
Che il suffragio è universale, diretto, uguale e segreto.
Che sono elettori tutti i cittadini di ambo i sessi residenti nella Repubblica di Firenze, ed eleggibili tutti i cittadini residenti nella Repubblica di Firenze che manterranno la residenza per il tempo del loro mandato (2 mesi) e, che soddisfino i requisiti richiesti dalla legge.
Che la sovranità della Repubblica di Firenze è limitata:
- Alle municipalità di Arezzo, Livorno, Montepulciano, Montevarchi, Piombino, Pisa, Pistoia, San Miniato e Volterra e alla sua Capitale, FIRENZE:
- Alla definizione delle frontiere stabilite nei trattati di riconoscimento reciproco tra la Repubblica di Firenze e le province limitrofe;
- Ai feudi riconosciuti dal Collegio d'Araldica.
Che ogni municipalità, ogni miniera, ogni foresta, ogni frutteto, ogni lago e qualsiasi strada nel territorio sopra definito, appartiene di diritto alla Repubblica Fiorentina e, in nessun caso può essere oggetto di rivendicazioni de jure o de facto da parte di potenze straniere.
Che nessuno può alienare i profitti in forma individuale o collettiva, in toto o in parte derivanti dai territori sopra circoscritti.
- Che i partiti e i raggruppamenti politici coinvolti nell'esercizio del suffragio si formano ed hanno diritto ad esercitare liberamente la loro attività. Essi devono rispettare i principi fondamentali della Repubblica di Firenze e le sue leggi.
Che ogni proprietario (di campo o bottega) della Repubblica ha il diritto di creare una lista elettorale.
- Che la Repubblica di Firenze, al fine di disporre di un fondo di prestito di denaro ai residenti della Repubblica Fiorentina, si dota della Banca Repubblicana di Firenze.
Tale istituzione è regolata da separata legge cui si rimanda per ulteriori dettagli.
Capitolo II - Del Consiglio
Capo I - La composizione del consiglio, incarichi e responsabilità dei consiglieri
- Che il Consiglio della Repubblica Fiorentina è composto da dodici (12) consiglieri eletti ogni due mesi a suffragio universale diretto con metodo proporzionale secondo D'hondt. La nobiltà ha diritto di voto doppio.
Che il periodo pre-elettorale si apre un mese prima della scadenza dei poteri del Consiglio in carico e, il periodo elettorale una settimana prima di detto termine.
Che qualsiasi mandato di consigliere è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva (Sindaco, Consigliere della Repubblica), o assegnata per nomina (Tribuno, Viceprefetto, Ambasciatore, Maresciallo, Rettore). Chi si trovi in una posizione di conflitto ha tempo 48 ore dalla notifica ufficiale per scegliere a quale compito rinunciare: in caso di mancata scelta entro il periodo previsto verrà sollevato dall’incarico avuto per nomina, mantenendo l’elettivo. Ogni eccezione, sospensione e cumulo tra cariche, sarà consentita a tempo determinato, previa autorizzazione del Consiglio a maggioranza di 7 Consiglieri, indicandone la durata. Che il Consiglio ha autonomia impositiva sulle leggi.
- Che i consiglieri devono giurare fedeltà al Signore di Firenze e, servire gli interessi della Repubblica Fiorentina nel corso del loro mandato.
Che i consiglieri hanno il dovere di riservatezza che consiste nell'obbligo di non divulgare i dati della Repubblica Fiorentina (affluenza nelle miniere, flussi di cassa, assegnazione mandati) così come non possono rendere noto l'esito delle votazioni interne al Consiglio stesso e le loro opinioni in merito alle decisioni del Consiglio.
Che ogni consigliere ha il diritto di proporre una legge o decreto che ritenga utile per la Repubblica, che deve essere discusso ed infine votato.
Che i consiglieri non possono denunciarsi a vicenda e le loro questioni devono essere risolte all’interno del Consiglio, da un collegio formato dal Signore, che decide ed un rappresentante per ogni consigliere implicato. Il collegio decide a maggioranza e non può imporre altre sanzioni che le scuse (salvo si tratti di fatti di sangue). Resta salva la possibilità di promuovere un Duello, con il consenso delle parti coinvolte.
Che dieci consiglieri hanno una funzione definita da un'ordinanza reale:
- sette (7) relativamente al potere esecutivo: il Signore, lo Sceriffo, il Ministro delle Miniere (MdM), il Ministro del Commercio (MdC), il Sergente, il Capitano e il Portavoce;
- tre (3) relativamente al potere giudiziario: il Prefetto, il Pubblico Ministero (PM) e il Giudice.
Che un (1) consigliere nominato con decreto dal Signore della Repubblica di Firenze è il Gran Ciambellano.
Che un consigliere senza ministero può ricevere per decreto un incarico rilevante in seno al potere esecutivo o giudiziario.
- Che il Signore di Firenze è eletto dai membri del Consiglio a maggioranza assoluta entro due giorni dopo dai risultati delle elezioni. Se questa maggioranza non viene raggiunta, si procede a nuove elezioni diminuendo ogni volta di una unità il quorum. Ovvero sarà richiesta una maggioranza di 6 consiglieri nella seconda votazione, di 5 nella terza e così via.
Che il Signore di Firenze è capo del Consiglio e Comandante in Capo delle Forze Armate della Repubblica.
Che il Signore nomina 10 consiglieri di sua scelta a capo dei ministeri sopra descritti, potendoli anche revocare e sostituire in numero non maggiore di 2 al giorno, dando comunicazione al popolo delle sue scelte, avendo cura di tenere in considerazione le indicazioni popolari nell’attribuire i vari ruoli e le disponibilità e preferenze dei consiglieri stessi. In particolare cercherà di evitare, di assegnare a membri della stessa fazione i ruoli di Giudice-Pubblico Ministero e Sceriffo-Ministro del Commercio.
Che il Signore dirige la politica del Consiglio: è obbligato a porre in votazione le leggi su richiesta di almeno 4 consiglieri e ad ordinarne la pubblicazione alla cittadinanza una volta approvate con maggioranza di 7 consiglieri (pari al 50% +1).
Che il Signore può applicare sanzioni disciplinari ai Consiglieri che disturbino il regolare svolgimenti dell'attività consiliare. Le sanzioni che potrà applicare con estrema parsimonia sono:
- Sospensione del diritto di voto da 1 a 3 giorni;
- Espulsione dal Consiglio da 1 a 3 giorni.
- Che lo Sceriffo è responsabile delle finanze della Repubblica, ove ritenuto necessario stabilisce l'importo delle tasse da imporre ai Municipi della Repubblica dopo l'approvazione del Consiglio, prepara gli animali da fornire agli allevatori, stabilisce e limita il numero dei minatori da impiegare nelle miniere, determina e fissa il salario dei minatori e quello minimo per la Repubblica previa approvazione del Consiglio, infine in caso di assenza del Ministro delle Miniere è autorizzato ad occuparsi delle manutenzione e delle eventuali migliorie delle miniere. In accordo con il Ministro delle Miniere stabilisce il livello ottimale sia in termini di livello che di occupazione delle miniere. Lo Sceriffo è responsabile del regolare funzionamento dell'amministrazione, e deve garantirla ogni giorno attraverso l'assunzione di alti funzionari.
- Che il Ministro del Commercio è responsabile della fiera repubblicana amministrandone gli ordini di acquisto e vendita e coordinandosi con i Sindaci, è responsabile della circolazione dei beni intra ed extra repubblicani (importazioni ed esportazioni), fissando prezzi è quantità delle merci da scambiare. Per la determinazione dei prezzi si coordina con lo Sceriffo.
- Che il Ministro delle Miniere è responsabile delle miniere della Repubblica. E' responsabile della loro manutenzione, del loro funzionamento e della loro sicurezza. In accordo con lo Sceriffo stabilisce lo sfruttamento ottimale delle risorse minerarie, sia in termini di livello che di occupazione delle miniere stesse.
- Che il Sergente nomina e destituisce gli impiegati di ufficio e gli agenti della milizia nella Repubblica. Inoltre partecipa ed è responsabile del buon funzionamento delle Forze Armate della Repubblica come disciplinato dalla Carta dell'Esercito.
- Che il Capitano dirige le Forze Armate della Repubblica e ne è responsabile per la distribuzione degli effettivi sul territorio repubblicano in accordo alla Carta dell'Esercito.
- Che il Portavoce rende conto pubblicamente delle attività del Consiglio, può nominare degli aiutanti al fine di farsi assistere.
- Che il Prefetto dirige la milizia repubblicana ed è responsabile della ripartizione dei suoi effettivi sul territorio repubblicano. Segnala tutte le infrazioni al Pubblico Ministero, inoltre è responsabile del reclutamento, del coordinamento e della disciplina dei Vice Prefetti che hanno il compito di forze di polizia cittadina. Il numero dei Vice prefetti è stabilito in due per ciascuna città della Repubblica.
- Che il Pubblico Ministero è responsabile delle indagini giudiziarie e rappresenta la Repubblica nei processi. Egli apre motu proprio o su segnalazione del Prefetto o dei suoi vice o di qualsiasi cittadino della Repubblica le procedura giudiziarie. Scrive le requisitorie di accusa, convoca i testimoni e consiglia i Sindaci che richiedano assistenza per la promozione di un processo.
- Che il Giudice è il solo rappresentante abilitato ad applicare la giustizia in applicazione delle leggi repubblicane e della Carta dei Giudici imperiale. La sentenza viene emessa dopo che sono state ascoltate l'accusa, la difesa e gli eventuali testimoni. Non può costituirsi come parte in un qualsiasi caso giudiziario, nel caso in cui ciò fosse inevitabile, il Signore ha la facoltà di sostituirlo nelle sue funzioni.
- Che il Gran Ciambellano, è responsabile delle relazioni estere della Repubblica: cura i trattati e gli accordi con le Terre straniere, comanda e nomina gli ambasciatori.
- Che ogni ministro o ufficiale repubblicano ha il dovere di coordinarsi con gli altri nell'interesse della Repubblica.
- Che le votazioni di norma hanno una durata di 48 ore dalla loro presentazione, fatti salvi casi di necessaria contingenza in cui si può ridurre tale intervallo a 24 ore. Laddove un consigliere fosse impedito al voto, il suo voto verrà espunto dal quorum necessario per l'approvazione.
Che il quorum necessario per l'approvazione delle Leggi della Repubblica è fissato nel 50% + 1 dei consiglieri votanti.
Che il Signore vota per ultimo e ratifica le leggi approvate, in caso di parità il suo voto vale doppio.
Che il Signore può apporre il veto su una legge, rendendo pubbliche le sue motivazioni all’intera Repubblica, per mezzo del Portavoce. Una maggioranza di 9 consiglieri può superare il veto del Signore.
Che il Signore può emanare decreti d’urgenza che saranno comunicati alla Repubblica a mezzo del Portavoce e pubblicati nei modi ordinari. I decreti d’urgenza dovranno poi essere portati in Consiglio per l’ordinario iter legislativo, entro 48 ore dall’emanazione.
Capo II - Della revoca, destituzione e dimissioni dal Consiglio della Repubblica
- Che il Signore può essere sfiduciato dal Consiglio per mozione popolare, come disciplinata in seguito e, successivamente approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri votanti, con voto palese dalla durata di 48 ore. Che il Signore può essere sfiduciato dal Consiglio qualora commetta atti contrari alla presente Carta o al diritto consuetudinario. Detta mozione si considera approvata se sostenuta da una maggioranza qualificata (2/3 dei votanti arrotondata per eccesso) entro 48 ore dalla sua presentazione.
Che l'esito di tale votazioni dovrà essere reso noto alla cittadinanza.
Che l'approvazione della mozione di sfiducia, comporterà la richiesta di dimissioni immediate per il Signore.
Che i motivi della richiesta di sfiducia nei confronti del Signore sono attribuibili a:
- Aver commesso atti contrari alla presente Carta, al diritto consuetudinario;
- Aver mancato di fedeltà a Sua Maestà Imperiale o aver tradito gli interessi della Repubblica;
- Sistematico ostacolo al buon funzionamento del Consiglio.
- Che il Signore può procedere con estrema parsimonia a degli aggiustamenti in seno al Consiglio, senza tuttavia poter destituire arbitrariamente i Consiglieri.
Il Signore nomina i Consiglieri nei vari incarichi adducendo uno o più tra i seguenti motivi:
- Capacità o esperienza in un determinato incarico;
- Preferenza espressa dal consigliere stesso;
- Nomina ad interim per un'assenza imprevista o meno per una durata non superiore a sette giorni.
Il Signore destituisce i Consiglieri nei vari incarichi adducendo uno o più tra i seguenti motivi:
- Incompetenza di un consigliere alla carica cui era stato nominato;
- Richiesta esplicita del Consigliere;
- Assenza imprevista o meno per una durata superiore a sette giorni.
- Che il Signore può iniziare una procedura di sfiducia nei confronti di un consigliere, adducendo i seguenti motivi:
- Aver commesso atti contrari alla presente Carta, al diritto consuetudinario;
- Aver mancato di fedeltà a Sua Maestà Imperiale o aver tradito gli interessi della Repubblica;
- Sistematico ostacolo al buon funzionamento del Consiglio;
- Inattività nello svolgimento della carica a cui era stato designato.
Che detta mozione si considera approvata se sostenuta da una maggioranza qualificata (2/3 dei votanti arrotondata per eccesso) entro 48 ore dalla sua presentazione.
Che l'approvazione della mozione di sfiducia, comporterà la richiesta di dimissioni immediate per il Consigliere.
- Che ogni Consigliere ha il diritto di dimettersi di sua spontanea volontà dal Consiglio della Repubblica, invocando una delle ragioni seguenti:
- Assenza, incidente, malattia o qualsiasi altra ragione che renda indisponibile il consigliere per il resto del suo mandato;
- Disaccordo con la politica perseguita dal Consiglio.
Che tutti i consiglieri che vogliano rassegnare le proprie dimissioni, debbano notificare per iscritto al Signore le loro intenzioni, almeno due giorni prima, in modo che il Consiglio possa organizzarsi.
Che il Signore non può rifiutare le dimissioni di un Consigliere e deve provvedere all'immediata sostituzione del dimissionario, nominando al suo posto il primo dei non eletti della lista cui apparteneva il dimissionario.
Capitolo III – Dei Municipi
- Che i municipi costituiscono la prima unità politica della Repubblica; ogni cittadino della Repubblica è altresì cittadino del municipio in cui risiede.
Che ogni città è governata da un sindaco eletto, a suffragio universale diretto, a maggioranza semplice dai cittadini della municipalità; il voto dei nobili vale doppio. Qualora nessun candidato a Sindaco ottenesse la maggioranza semplice, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il più alto numero di voti al primo turno.
Che il sindaco ha la responsabilità della gestione e dello sviluppo sociale ed economico della città; assicura l’applicazione delle norme emanate dalla Repubblica; ha il potere di emanare ordinanze cittadine in accordo alle norme Repubblicane sovra ordinate; può aprire processi in nome della città; può imporre tasse ed imposte sulle proprietà terriere e le botteghe esistenti in città; ogni imposta non potrà essere rinnovata prima di 15 giorni e dovrà essere pagata entro i successivi 7 giorni dall’imposizione; in nessun modo il prelievo potrà avere carattere confiscatorio.
Che qualora il sindaco rassegni le proprie dimissioni o sia impossibilitato ad amministrare la città per un periodo superiore ai 3 giorni, il Consiglio della Repubblica può provvedere alla sua sostituzione, anche autorizzando una rivolta se necessario. Il sindaco così sostituito avrà gli stessi diritti ed obblighi e dovrà portare con pienezza di poteri la città fino alle successive elezioni, che saranno celebrate trascorsi 7 giorni dalla successione.
- Che ogni sindaco ha l'obbligo di comunicare allo Sceriffo, ove lo richieda, i dati economici riguardanti il municipio (es.: inventario, mandati, taverna, acquisti e vendite, cassa), a mezzo copia autentica (screen).
Che lLa mancata collaborazione da parte di un sindaco può portare all’esclusione per un tempo determinato (da 1 a 3 giorni) dalla Camera dei Sindaci. Alla seconda segnalazione di inadempienza postata in Camera dei Sindaci, il Sindaco è passibile di incriminazione per abuso di potere.
- Che ogni proprietario (di campo o bottega) di ambo i sessi ha la possibilità di candidarsi a Sindaco della città di residenza.
- Che il Sindaco ha la facolta’ di postare liberamente I dati Municipali nell’ambito del Forum chiuso del Consiglio Cittadino.
I Consiglieri Municipali si impegnano a rispettare la segretezza dei dati di bilancii ivi pubblicati, pena l'accusa di tradimento.
Capitolo IV - Della Legge
- Che ogni cittadino della Repubblica e ogni straniero che si trovi sul suo territorio, è soggetto allo Statuto, alle leggi, ai decreti e alle altre norme legittimamente emanate.
- Che ogni persona accusata di un delitto, sarà considerata innocente fino ala pubblicazione della sentenza.
- Che tutti i processi saranno pubblici e seguiranno i seguenti principi:
il processo inizia al momento dell’imputazione, cioè con la trasmissione ufficiale del caso al Giudice;
l’imputato ha diritto di conoscere le prove a carico;
accusa e difesa hanno diritto a chiamare massimo 2 testimoni a testa;
l’accusa ha l’onere di dimostrare la colpevolezza dell’imputato;
la sentenza sarà immediatamente esecutiva;
è ammesso appello alla Corte Suprema Imperiale, ferma restando l'esecutività della Sentenza.
- Che il Giudice considererà vari tipi di prove, il valore probatorio è man mano decrescente, sempre nel rispetto del suo libero apprezzamento:
Prova documentale (lettere manoscritte, contratti, ecc.);
Confessione;
Testimonianze di coloro che hanno assistito ai fatti.
- Che la legge assume le differenti forme seguenti:
- La Legge fondamentale costituita dagli articoli della presente Carta;
- I Decreti, che hanno forza di legge a titolo temporaneo, emessi dal Signore;
- Le Leggi emanate dall'iniziativa popolare o dal Consiglio, approvate dal Consiglio, i cui articoli formano il diritto consuetudinario;
- Le Ordinanze municipali, rilasciate dal Sindaco, che hanno forza di legge dopo l'approvazione del Consiglio.
Che tali norme sono gerarchiche. Pertanto a titolo di esempio una Legge ordinaria non può costringere o contraddire la Legge fondamentale.
- Che i Decreti della Repubblica, sono atti di imperio del Signore, promulgati previo parere non vincolante dei Consiglieri.
- Che i Decreti debbono riportare il Nome del Signore che li promulga
- Che i Decreti modificanti leggi Repubblicane rimangono in vigore fino allo scadere del mandato del Signore che li ha emanati e decadono con l'elezione del nuovo Signore.
Che i Decreti legiferanti su eventi non previsti nelle leggi vigenti, restano in vigore fino a successiva sostituzione o abrogazione, a prescindere dal cambio di Signore.
- Che la Legge debba essere approvata dal Consiglio. La Legge stabilisce norme in materia di:
- Diritti del cittadino e del lavoro:
- Cittadinanza Fiorentina;
- La determinazione dei reati e il sistema penale e giudiziario;
- Il tasso, e le modalità di riscossione delle imposte repubblicane;
- Le finanze, le risorse e le spese della Repubblica di Firenze;
- L'organizzazione generale della difesa della Repubblica;
- La diplomazia e i rapporti con gli Stati Esteri.
- Che le procedure per la preparazione di un disegno di legge sono le seguenti:
1. I cittadini della Repubblica di Firenze hanno il diritto di emettere proposte legislative chiaramente formulate in Taverna della Repubblica, secondo quanto stabilito dalla Legge sull'iniziativa popolare;
2. I membri del consiglio hanno il diritto di emettere proposte legislative;
3. I progetti di leggi sono formulati o riformulati e quindi sottoposti all'esame e deliberazione del Consiglio che è il solo a detenere il diritto di emendamento;
4. I progetti di legge emendati saranno considerati dai membri del Consiglio;
5. I membri del Consiglio elaborano dei testi di legge leggibili e coerenti sia in forma che in sostanza;
6. Le leggi sono soggette all'approvazione del Signore che fissa i due (2) giorni di voto. Nei suddetti due giorni, i Consiglieri esprimono il loro parere tramite sondaggio al castello e/o in Consiglio. Le leggi sono considerate approvate se la maggioranza semplice dei votanti (50% +1) ha espresso parere favorevole. Il Signore vota per ultimo e in caso di parità il suo voto sarà determinante.
7. L'insieme delle leggi approvate dal Consiglio costituisce il compendio delle disposizioni legislative chiamato comunemente diritto consuetudinario della Repubblica di Firenze.
- Che il Consiglio dispone di un termine di una settimana dal momento della presentazione di un progetto di legge, per esaminarlo, discuterlo, emendarlo e porlo in votazione.
- I Cittadini della Repubblica fiorentina hanno facoltà e diritto di proporre all’attenzione del consiglio una bozza di legge o decreto.
Che la suddetta proposta, debba essere o redatta in articoli, oppure essere discussa in un apposito topic all’interno della Taverna della Repubblica Fiorentina con termine di tempo massimo di 48 ore dall'apertura del topic; in ogni caso allo scadere delle 48 ore, il proponente dovrà redigere la bozza in articoli.
Che nelle successive 48 ore, il proponente dovrà raccogliere in separato thread e senza commenti almeno 40 firme di semplici cittadini o 7 firme di sindaci della Repubblica. Nessun membro del Consiglio della Repubblica potrà apporre la propria firma.
Che ogni cittadino interessato alla proposta dovrà firmare personalmente nel thread di raccolta firme esibendo il nome IG accanto alla firma.
Che non è permesso presentare altre iniziative popolari fino al termine della raccolta firme precedentemente iniziata.
Che un delegato del Consiglio, normalmente il Portavoce, avrà l’incarico di controllare la validità delle firme apposte e l’appartenenza dei firmatari alla Repubblica Fiorentina. Il proponente dovrà rimanere a disposizione del delegato del consiglio della Repubblica fiorentina per eventuali chiarimenti.
Che nel caso in cui la proposta ottenga l’approvazione del Consiglio si procederà a tramutarla in legge o decreto della Repubblica fiorentina.
- Che Ogni Sindaco può legittimamente proporre, attraverso la Camera dei Sindaci, qualsiasi ordinanza che non modifichi le leggi della repubblica o che non vada contro le leggi della repubblica, per il benessere della città da lui amministrata.
Che il Consiglio esaminerà senza indugio la proposta di Ordinanza. Se ed entro e non oltre le 48 ore dalla segnalazione in Camera dei Sindaci, il Consiglio non avrà apposto il proprio Veto (da votarsi a maggioranza di 7 Consiglieri, sempre motivato con ragioni di carattere economico, sociale e politico che coinvolgano o turbino gli equilibri della Repubblica o per contrasto con altre leggi e/o decreti).
Che se l'ordinanza viene giudicata positivamente dal Consiglio o non interviene comunicazione contraria entro il termine, essa viene pubblicata, a cura del portavoce in Taverna della Repubblica, a cura del Sindaco in Taverna municipale , al Municipio (IG) e in apposito messaggio del Sindaco.
Che il Sindaco ha il potere di introdurre un calmiere sui prezzi di alcuni beni attraverso un’Ordinanza Municipale: il Calmiere potrà essere adottato solo per un tempo determinato, salvo rinnovo con successiva ordinanza. Il prezzo non potrà essere superiore a quello dello stesso bene stabilito dal Consiglio della Repubblica con il proprio Calmiere.
Che l’ordinanza entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione (si rammenta che il giorno inizia alle ore 5 anti meridiane e, decadrà con lo scadere naturale del mandato del Sindaco che l’ha proposta, salvo rinnovo con successiva ordinanza. Questo significa che se un Sindaco viene rieletto, deve riproporre le Ordinanze e calmieri del suo precedente mandato.
Che l’ordinanza ha valore vincolante sul territorio comunale e la violazione sarà perseguita dal municipio in caso di mancato rispetto.
Che il sindaco può anche, avvalendosi dei Viceprefetti, giungere ad un accordo privato con l'inadempiente, prima di procedere per le vie legali.
Che cinque (5) cittadini, entro 48 ore dalla pubblicazione dell’Ordinanza hanno diritto di farla revisionare al Consiglio, ove ritengano che sia contraria a norme di rango superiore o contraria all’interesse cittadino. A tal fine devono contattare un Consigliere che condivida le loro argomentazioni, il quale porterà le loro istanze in Consiglio; quest’ultimo risponderà nelle successive 48 ore tramite lo stesso Consigliere.
- Che il portavoce o in sua assenza il Signore o la persona che quest'ultimo avrà incaricato , dispone di un giorno di tempo per rendere pubblico il testo della legge o decreto adottata dal Consiglio.
Che ogni legge e/o decreto legalmente approvato potrà esser consultato dai cittadini della Repubblica al Castello e in Taverna della Repubblica; le ordinanze cittadine dovranno essere affisse in Municipio, nella taverna Comunale e in copia in Taverna Repubblicana.
- Che la presente Carta può essere riveduta su proposta di un consigliere. La procedura per l'emendamento della Parte Prima - Delle Istituzioni è lo stesso che per l'adozione di una legge ordinaria, ad eccezione del fatto che essa deve essere approvata con maggioranza qualificata (2/3 dei votanti) per essere emendata.
PARTE SECONDA - DEL POPOLO
Capitolo I - Dei diritti del Popolo
Capo I - Dei diritti del reo.
- Che tutti i cittadini della Repubblica di Firenze, o stranieri presenti sul territorio repubblicano, hanno diritto ad un equo ed imparziale trattamento di fronte, e sotto la protezione delle leggi. Ogni cittadino dovrà esser trattato con dignità e rispetto, indipendentemente dal ceto o livello.
- Che ogni cittadino o non cittadino ha diritto ad un regolare processo, nelle forme legali prima dell’imposizione di qualsiasi sanzione imposta per una violazione di legge.
- Che ogni cittadino ha diritto all’assistenza legale, propria o del Difensore del Popolo in caso ne faccia richiesta. Il Difensore del Popolo, nominato dal Signore tra i Consiglieri, per tutta la durata del mandato consiliare, con preferenza per chi non ha incarichi governativi, avrà il compito di tutelare l’imputato di fronte al Tribunale.
- Che ogni cittadino imputato, che intenda invocare tale diritto, dovrà informare il Tribunale nel primo scritto difensivo se intenda: a) difendersi da solo b) nominare un legale di sua scelta c) avvalersi del Difensore del Popolo.
- Che ogni cittadino sotto processo ha diritto a dichiararsi Colpevole nel primo scritto difensivo. In tal caso, la pena sarà ridotta di almeno 1/3 o più a discrezione del Giudice. Ove l’imputato sia processato per più capi d’accusa in relazione ad un medesimo fatto, dovrà, per beneficiare dello sconto di pena, dichiararsi colpevole per la totalità dei capi di imputazione.
- Che ogni cittadino condannato dal Tribunale della Repubblica, ha diritto di proporre appello contro la sentenza alla Corte Suprema Imperiale. Tale diritto spetta ad ogni parte processuale.
- Che ogni cittadino condannato per qualsiasi crimine, con esclusione del tradimento e alto tradimento, ha diritto di interpello al Signore di Firenze.
- Che Il portavoce avrà il compito di raccogliere le richieste di grazia, che dovranno essere motivate da parte del richiedente o suo procuratore.
- Che Il Signore ha diritto insindacabile di concedere un solo provvedimento di clemenza per Consiliatura.
Capo II - Dei diritti delle vittime
- Che ogni cittadino vittima di un crimine, ha diritto di ricevere il risarcimento dei danni e dell’offesa patita.
Capitolo II - Del Matrimonio
Capo I - Dell'istituzione matrimoniale e i diritti degli sposi:
- Che i cittadini della Repubblica hanno diritto di unirsi sotto vincolo del matrimonio, secondo il rito Concordatario. Ai matrimoni celebrati secondo canoni della Chiesa Aristotelica, verrà riconosciuto pieno valore civile.
Ove i nubendi professino fedi diverse, potranno coniugarsi a mezzo di cerimonia officiata dal Giudice della Repubblica. Gli effetti civili saranno gli stessi. Per addivenire ad un matrimonio, occorre che i nubendi ne diano avviso almeno 7 giorni prima in Taverna repubblicana.
Che i doni fatti “in vista del matrimonio”, e le regalie familiare ai futuri sposi, la dote, in caso di mancate nozze, dovranno esser restituiti se avvenuti dopo il fidanzamento ufficiale e lo scambio delle promesse.
Che il Portavoce terrà un registro dei matrimoni, con annotato il rito di celebrazione. A tal fine un ecclesiastico indicato dalla Chiesa comunicherà al Portavoce i nomi dei coniugi sposati secondo il canone aristotelico
Che dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, alla coabitazione, all'assistenza materiale e alla collaborazione reciproca. La moglie aggiungerà al proprio il cognome del marito.
Capitolo II - Dell'inadempimento coniugale
Che in caso di inadempimento dei doveri preconiugali e coniugali, l’altro coniuge potrà ricorrere al Giudice (DISTURBO ALL’ORDINE PUBBLICO) che potrà “invitare” l’altro coniuge ad adempiere ai suoi doveri entro un tempo determinato. Ove il coniuge inadempiente non si conformi, potrà essere processato per Oltraggio alla Corte.
Che gli sposi godranno delle seguenti facoltà: i coniugi vivranno in regime di comunione dei beni, potranno scambiarsi beni liberamente anche in deroga alle leggi regolanti il mercato e le relative ordinanze. I creditori di un coniuge potranno rivalersi sui beni dell’altro, salvo in caso di commissione di reato. I Debitori di uno dei coniugi sarà debitore anche verso l’altro.
Capitolo III - Dei Contratti
- Che i cittadini della Repubblica hanno diritto di accordarsi tra loro allo scopo di scambiarsi merci e/o denaro, attuare compravendite, effettuare prestiti ecc. a mezzo contratti privati o contratti registrati, entrambi riconosciuti dalla Repubblica.
Che il Contratto è rappresentato dallo screen dei messaggi IG scambiati dai contraenti. Esso deve riportare i nominativi dei contraenti, la quantità ed il prezzo della merce scambiata.
Che ognuna delle parti contraenti può denunciare l'altra parte in caso di inadempimento (reato ipotizzato: FRODE - Inadempimento contrattuale).
Capitolo IV - Del commercio e della finaznza
Capo I - Delle compagnie mercantili
- Che la Repubblica riconosce alle Compagnie Mercantili ed ai singoli Mercanti fiorentini, piena libertà di commercio all’interno del proprio territorio, nel rispetto delle Leggi della Repubblica e delle Ordinanze cittadine, come disciplinato dalla Legge "Delle Compagnie Mercantili".
Capo II - Della Banca della Repubblica
- Che ogni cittadino della Repubblica ha diritto a usufruire delle facoltà garantite dalla Banca Repubblicana, come disciplinato dallo Statuto della Banca, a cui si demandano tutte le disposizioni inerenti alla Banca.
Capitolo V - Del diritto di associazione
- Che ogni cittadino della Repubblica è libero di associarsi in Gilde, Arti, Corporazioni o altri gruppi di natura sociale, politica, culturale, economica, nel rispetto delle leggi;
- Che ogni associazione può richiedere alla Repubblica il riconoscimento del proprio status, attraverso l’Accademia dell’Araldica Italiana.
- Che i gruppi religiosi possono essere riconosciuti solo dalle Alte Gerarchie ecclesiastiche della Chiesa Aristotelica.
Capitolo VI - Dei duelli
Capo I - Delle circostanze di dichiarazione del duello
- Che ogni citttadino della repubblica Fiorentina, in caso di offese gravissime e/o atti criminali subiti, puo' sfidare a duello all'ultimo sangue colui che ha causato l'offesa.
Che il duello si svolgera' su un nodo in modalita' Gruppo Armato. Il numero dei partecipanti sara' fissato in massimo di 5 per parte e gli unici ad essere noti saranno gli sfidanti.
Che l'offeso dovra' sfidare in duello tramite apposita bacheca (O.G. topic in taverna), e qualora il Consiglio della repubblica reputi legittima la sfida, l'offensore non potra' rifiutarsi di duellare.
Capo II - Delle modalità di svolgimento del duello
Che le modalita' del duello, la data, e il nodo, saranno decise dal Consiglio della Repubblica, per tutelare l'ordine pubblico.
Che il rifiuto al duello, in assenza di un'offerta di scuse alla controparte e di un'ammenda per il torto arrecato, verrà considerato' reato.
Capo di imputazione : Disturbo all'ordine pubblico.
Sanzione: pubblica gogna (topic in taverna dove qualsiasi cittadino Fiorentino potra' ingiuriare, entro i limiti del buon senso, colui che si e' rifiutato di duellare) piu' risarcimento di 20 ducati all'offeso, da versarsi entro 2 giorni dal giorno del mancato duello.
Che in caso di mancato risarcimento si aprira' debito processo per frode verso quest'ultimo. In caso di violazione delle regole del duello si procedera' ad aprire un processo per tradimento.
Capitolo VII - Dei doveri del cittadino
- Che ogni cittadino della Repubblica ha l’obbligo di essere fedele alla Repubblica e alle sue Istituzioni;
Che ogni cittadino della Repubblica ha l’obbligo di conoscere le leggi e le altre norme della Repubblica.
Che ogni cittadino della Repubblica, ove richiesto, ha il dovere di difendere la Repubblica ed arruolarsi nell’esercito repubblicano in caso di guerra, ove richiesto.
Che i titoli nobiliari sono protetti dalla Repubblica e dalle leggi. L’uso improprio di un titolo senza la necessaria autorizzazione, è considerato un crimine. I titoli nobiliari sono riconosciuti dalla Repubblica anche attraverso accordi con Istituzioni extrarepubblicane.
Che il Signore ha diritto di nominare un nobile al termine della Consiliatura ove riscontri qualcuno meritevole di tale dignità.
PARTE TERZA - DISPOSIZIONI FINALI
- Che la Carta entrerà in vigore dopo le discussioni, le modifiche e l'approvazione dei membri del Consiglio e la sua pubblicazione alla cittadinanza.
- Che all’entrata in vigore della presente tutti I precedenti decreti saranno ritenuti decaduti
- Che nessuno possa infrangere le pagine delle nostre concessioni, o andare contro di essa per audacia temeraria e sconsiderata. Se qualcuno osasse farlo, sappia che incontrerà l'indignazione di Dio Onnipotente e del Beato Aristotele.
Affinché questa Carta rimanga stabile per il futuro, Noi membri del Consiglio, abbiamo fatto apporre i nostri sigilli.
LIBRO dei CRIMINI
Preambolo e norma generale:
I crimini giudicabili dalla Corte di giustizia Fiorentina sono esclusivamente quelli compiuti nel territorio Fiorentino.
La Repubblica di Firenze non stipulera' trattati di estradizione né di cooperazione giudiziara con stati esteri. I criminali fiorentini (cioe' coloro che hanno compiuto reati nel territorio della repubblica fiorentina) fuggiti all'estero, e il cui processo non sia stato aperto per tempo, saranno comunque considerati in attesa di giudizio.
La Repubblica Fiorentina si puo' avvelere di compagnie di ventura (cacciatori di taglie) per catturare i criminali in fuga. Gli eventuali trattati giudiziari in essere stipultati prima dell'uscita di questo libro sono da considerare validi fino a successivo annullamento.
I. CRIMINI CONTRO NATURA
1. Stregoneria
Colui che, contro l’ordine delle cose progettato da Aristotele, abbia multiple identità, almeno una delle quali risieda nella Repubblica Fiorentina, e che non sia stato immediatamente eradicato dalla Santa Inquisizione, risponderà dell’accusa di Stregoneria avanti il Tribunale della Repubblica.
Capo di imputazione: STREGONERIA
Sanzione: eradicazione.
Note: per addivenire ad una eradicazione occorrono almeno 3 processi conclusi con assoluzione contenente l’avviso delle regole per evitare future accuse.
II. CRIMINI CONTRO LA REPUBBLICA
2. Tradimento
Colui che minacci di sollevarsi in armi o inciti una rivolta contro il Signore di Firenze o Autorità a questi superiore, sarà punito come traditore.
Colui che attenti contro le istituzioni dello stesso, con lo scopo dell’indebolimento della Repubblica e dei suoi componenti locali, tramite azioni interne o esterne alla stessa, in particolare attraverso la perdita di territori, di popolazione, di stabilità sociale, di sovranità politica o di autonomia economica , sarà punito come traditore.
Colui che divulghi informazioni atte a far conoscere discussioni interne e riservate, dati di bilancio e finanziari, documenti dichiarati riservati degli Organi politici ed amministrativi della Repubblica, sarà punito come traditore.
Imputazione: TRADIMENTO
Sanzione: Esilio, o galera fino ad un massimo di giorni 3 e multa fino a 200 ducati.
Note: l’esilio deve essere richiesto dal Giudice procedente, ed inflitto in sentenza dopo deliberazione conforme del Consiglio a maggioranza di 7 Consiglieri, da attuarsi entro 5 giorni dalla sentenza. In caso di inottemperanza, il reo sarà passibile di Alto tradimento.
3. Alto Tradimento
Colui che si sollevi in armi e si rivolti contro il Signore di Firenze o Autorità a questi superiore, sarà punito come Alto traditore.
I Rappresentanti della Repubblica e gli Alti Funzionari dell’Amministrazione Centrale (Signore, Consiglieri, Rettore, Marescialli) che, tradendo le Istituzioni della Repubblica, ne causino l’indebolimento, tramite azioni interne o esterne alla stessa, in particolare attraverso la perdita di territori, di popolazione, di stabilità sociale, di sovranità politica o di autonomia economica , sarà punito come Alto traditore.
Il Signore, i Consiglieri, il Rettore, i Marescialli che divulghino informazioni atte a far conoscere discussioni interne e riservate, dati di bilancio e finanziari, documenti dichiarati riservati degli Organi politici ed amministrativi della Repubblica, sarà punito come Alto Traditore.
E' fatta salva la possibilita' del Portavoce di rappresentare in Taverna dati di qualsivoglia natura, dietro approvazione esplicita del Signore.
Imputazione: ALTO TRADIMENTO
Sanzione: morte o esilio, e multa fino a 400 ducati.
Note: il processo per alto tradimento può essere aperto solo dopo votazione palese ed approvata da almeno 4 consiglieri, tra cui il PM. La condanna deve essere sentenziata da almeno 7 consiglieri tra cui il Giudice. Ove l’imputato sia PM o Giudice, i consiglieri necessari saranno rispettivamente 5 e 8.
4. Rivolta e assalto
Colui che, con o senza armi, si sollevi contro un Sindaco della Repubblica regolarmente eletto, o ivi imposto dal Signore della Repubblica su autorizzazione del Consiglio, risponderà come rivoltoso.
Imputazione: DISTURBO ALL’ORDINE PUBBLICO
Sanzione: fino a giorni 2 di galera, e fino a 50 ducati di multa. Per la prima recidiva, fino a 3 giorni di galera e fino a 200 ducati di multa. Per più recidive, fino a 3 giorni di galera e 400 ducati di multa.
5. Oltraggio alla Corte
Colui che, nel Corso di un regolare processo, manchi di rispetto alla Corte (portando falsi testimoni, utilizzando prove false, usando una lingua diversa da quella in uso nella Repubblica, insultando la Corte e disprezzando il processo) sarà giudicato in un successivo processo per oltraggio alla Corte.
Imputazione: DISTURBO ALL’ORDINE PUBBLICO
Sanzione: multa fino a 75 ducati.
6. Abuso di potere
Ogni ufficiale della Repubblica, (Signore, Consigliere, Rettore, Maresciallo, Sindaco, VicePrefetto, Tribuno), che violi le leggi o gli ordini di un superiore, compia atti di favoritismo o nepotismo, manipoli il proprio potere al fine di conseguire vantaggi personali o comunque non consentiti dalla legge, in particolar modo con danno all’economia repubblicana o municipale, sarà dichiarato colpevole di abuso di potere.
Imputazione: DISTURBO ALL’ORDINE PUBBLICO
Sanzione: Rimozione dall’incarico e/o pubblico obbrobrio e/o multa fino a 100 ducati.
Note: il pubblico obbrobrio consiste nella pubblicazione a cura del PM in carica in un apposito thread in Taverna Repubblicana.
6.1 Abuso di potere aggravato
Costituisce abuso di potere aggravato, la strumentalizzazione delle proprie funzioni ufficiali finalizzate all’arricchimento personale e/o dei propri accoliti, con lo sfruttamento dei beni pubblici mediante comportamenti speculativi, a danno delle finanze pubbliche municipali e/o repubblicane. Per garantire l’assenza di reato, chi riceve un mandato trasmesso dallo Sceriffo e/o dal Ministro Del Commercio, dovrà fornire all’atto di chiusura dello stesso, la certificazione delle transazioni effettuate. La consegna dei certificati di compravendita è obbligatoria e deve essere pervenuta in contemporanea, allo Sceriffo e al Ministro Del Commercio, i quali provvederanno a mostrarle all’intero consiglio, mediante l’apposito archivio.
Chiunque si rifiuti di consegnare i certificati di compravendita alle autorità competenti, sarà ritenuto colpevole di abuso di potere aggravato.
Imputazione: Tradimento
Sanzione: restituzione dei beni o dei guadagni illegalmente ottenuti, galera fino a 3 giorni e ammenda fino a 300 ducati.
Note: Qualora il risarcimento non si compia entro le 48 ore dalla sentenza, l’imputato sarà nuovamente incriminato, aggravando la pena con l’OLTRAGGIO ALLA CORTE. Il giudice in questo caso, oltre alla cifra doppia richiesta in prima istanza, aggiungerà una multa accessoria per l’arrecato disturbo alla corte.
7. Lingua ufficiale
La lingua ufficiale della Repubblica di Firenze è quella italica. Ogni dialogo o conversazione pubblica dovrà essere accompagnata da una traduzione ogni qualvolta avvenga in un luogo pubblico (Taverna della Repubblica, Tribunale, Castello, Municipi e Taverne municipali).
Tale disposizione non si applica per le Taverne di privati cittadini. Il Sindaco può in ogni caso autorizzare l’uso di lingue diverse con semplice comunicazione all'interno del proprio Municipio.
Imputazione: DISTURBO ALL’ORDINE PUBBLICO
Sanzione: multa non superiore a 10 ducati.
III. CRIMINI CONTRO L'INDIVIDUO, LA PROPRIETA' ED IL BENE COMUNE
8 - Delle rapine , degli Assalti al Municipio e del Brigantaggio.
Si definisce furto l’apprensione di proprietà altrui contro il suo consenso, con l’effetto di privarlo definitivamente dei beni.
E' punita anche l'intenzione di commettere furto, anche quando non produca l'effetto perseguito (furto tentato e fallito).
Il furto accompagnato da violenza o minaccia configura rapina.
La rapina e il furto organizzati in bande composte da due o più persone, costituisce attività di brigantaggio, circostanza aggravante del furto o rapina.
Si definisce Brigante colui che commette furto o rapina ovvero faccia parte di una banda organizzata finalizzata a questa tipologia di attività ovvero assalti un Municipio della Repubblica.
Sanzione:
- Furto e Rapina: ristoro di tutti i danni materiali, anche per la perdita di caratteristiche, oltre multa non superiore a 150 ducati o galera non superiore a giorni 3.
Costituisce circostanza aggravante l'ipotesi di rapina.
- Brigantaggio: ristoro di tutti i danni materiali, anche per la perdita di caratteristiche, oltre multa non superiore a 300 ducati e galera non superiore a giorni 3.
In caso di mancato risarcimento, entro 48 ore dalla sentenza, l’imputato verrà nuovamente incriminato per oltraggio alla Corte (ex art. 5 del Libro dei Crimini).
Non costituisce furto, rapina, brigantaggio lo svolgimento di un regolare duello.
La recidiva comporta la possibilità della condanna alla pena capitale (tranne per i Nobili) o l'esilio.
9. Omicidio
Il reato di omicidio sussiste quando un cittadino provoca la morte di un altro cittadino in assenza della legittima difesa. Si configura la legittima difesa quando un cittadino causa la morte di uno o più cittadini nell'atto di difendere la propria vita e/o le proprie merci; nell'assumere le funzioni di difesa della città e delle strade o nell'assumere funzioni militari in seno all'esercito della Repubblica di Firenze.
Altresì non sarà perseguibile per omicidio il soldato facente parte dell'esercito della Repubblica di Firenze che ha provocato la morte di un cittadino nell'adempiere ad un preciso ordine in merito.
In caso l'aggressore durante l'attacco perda la vita il reato penale nella sua interezza si considera estinto.
Si considerano aggravanti: l'essere a capo di un esercito o di un gruppo armato; l'essere un Ufficiale della Repubblica (Signore, Consigliere, Rettore, Maresciallo, Sindaco, Viceprefetto, Tribuno); l'aver commesso omicidio nell'intento di rivolta contro una città.
Imputazione: Disturbo dell'ordine pubblico
Sanzione: pena capitale (i Nobili non possono subire questa pena) ovvero pena detentiva fino a 3 giorni di galera e pena pecuniaria non superiore a 200 ducati.
9.1. Dei Crimini di Guerra:
Gli omicidi commesso sul territorio della Repubblica fiorentina in tempo di guerra da parte di qualsivoglia individuo che non agisca a seguito di specifici ordini provenienti dallo Stato Maggiore, verranno considerati come crimini di guerra. Solo chi ha un ruolo di comando (comandante o luogotenente dell'esercito) potrà essere perseguito per questa incriminazione. Non verranno considerati crimini di guerra gli omicidi compiuti tra due eserciti nemici in stato di guerra dichiarata.
Imputazione: Disturbo all'ordine pubblico
Sanzione: pena capitale (i Nobili non possono subire questa pena), ovvero pena detentiva fino a 6 giorni di galera e pena pecuniaria non superiore ai 300 ducati.
10. Istigazione
Colui che deliberatamente incita concretamente altri a violare una qualsiasi legge della Repubblica, sarà colpevole di istigazione.
Imputazione: DISTURBO ALL’ORDINE PUBBLICO
Sanzione: multa non superiore ai 20 ducati.
11. Insulto, diffamazione, minaccia
Costituiscono ingiuria, diffamazione e minaccia, pubblica o privata, ogni affermazione oggettivamente atta ad infangare l’onore personale o professionale di un abitante della Repubblica, che l’offeso ritenga soggettivamente lesiva della propria persona e che scandalizza l’opinione pubblica o che sia idonea ad attribuire un male ingiusto e grave.
Si definisce ingiuria ogni comunicazione che abbia il carattere di insulto oggettivo contro un abitante della Repubblica.
Si definisce diffamazione ogni comunicazione che attribuisca ad una abitante azioni o condotte false, che ne minino l’onore o la reputazione;
Si definisce minaccia ogni comunicazione atta ad attribuire un male ingiusto e grave ad un soggetto, che ingeneri in questo un timore ingiustificato di subire un danno materiale o morale.
Imputazione: DISTURBO ALL’ORDINE PUBBLICO
Sanzione: pubbliche scuse, obbrobrio pubblico, ammenda di un ammontare non superiore a 150 ducati, a seconda dell’entità del pregiudizio arrecato e del livello del condannato.
Note: le affermazioni fatte in un contesto politico, non costituiscono diffamazione, ove non sia raffigurabile un’ingiuria oggettiva diretta.
Costituisce aggravante l’ingiuria o diffamazione profferta contro un nobile o un ufficiale civile o militare della Repubblica: in tal senso l’ammenda viene aumentata fino ad un massimo di ducati 200.
Costituisce aggravante la minaccia di un ufficiale della Repubblica ad un privato cittadino: in tal senso l’ammenda viene aumentata fino ad un massimo di ducati 200.
La recidiva comporta l’aumento del tetto massimo di multa a 300 ducati.
In alternativa all'apertura del processo, le parti hanno la possibilità di risolvere la loro questione per mezzo di Duello, secondo le regole disciplinate dal Libro III - Del Popolo.
Le pubbliche scuse in topic separato nella Taverna di riferimento, sotto la vigilanza di un Vice Prefetto, prima dell'apertura del processo, comportano l'estinzione del reato.
IV.CRIMINI CONTRO L'ECONOMIA
12. Schiavismo
Lo schiavismo si definisce come l’atto di assumere qualcuno ad una paga inferiore al salario minimo.
Il salario minimo generale della Repubblica viene fissato in ducati 12.
Il salario minimo per la milizia cittadina è fissato in 5 ducati.
Il salario minimo per lavori pesanti come la miniera è fissato in 15 ducati.
Chiunque assuma sotto il salario minimo sarà considerato schiavista.
Imputazione: SCHIAVISMO
Pena: dazione di un punto fiducia, multa non superiore a 15 ducati.
Note:
1. In caso di: a) mutua assistenza, b) assunzione di milizia in caso di difficoltà economiche del municipio c) assunzione di milizia in seguito ad assalti perpetrati nei confronti del municipio nei giorni precedenti, d) assunzione di milizia nel caso in cui vi siano briganti riconosciuti e schedati all'interno della città, e) atti autorizzati dal Consiglio della Repubblica; si riconosce ai contraenti il diritto di pattuire uno salario inferiore a quello della soglia legale a condizione che tale accordo venga comunicato anticipatamente al VicePrefetto, il quale deve constatare il consenso delle parti e l'insussistenza di una motivazione fraudolenta.
2. Dopo essere stato avvertito dal viceprefetto della sua posizione di schiavista, il datore di lavoro ha 48 ore di tempo per adoperarsi a ristorare il lavoratore della cifra a lui spettante.
Se quest'ultimo ottiene ristoro, è suo dovere informare il viceprefetto, che NON procederà alla denuncia.
Dopo 48 ore, in mancanza di comunicazioni, si procederà alla regolare segnalazione e al processo a carico dello schiavista. (Esempio della procedura: Salario praticato 12. Salario legale 15. Differenza 3 ducati. Il viceprefetto avverte il datore di lavoro, che ha 48 ore per patteggiare. Se patteggia, da i 3 ducati al lavoratore e ne da contestuale prova al viceprefetto. In questo caso la procedura si ferma qui. Se, invece, il datore di lavoro non risarcisce il lavoratore entro le 48 ore, il viceprefetto fa la denuncia e si apre il processo)
13. Slealtà commerciale
Si definisce Slealtà commerciale la vendita di una merce, al mercato o alla taverna spacciandola per quella che non è, così come la pratica di prezzi destinati specificatamente ad abusare della fiducia di un acquirente inesperto.
Imputazione: FRODE
Sanzione: multa non superiore a ducati 150 per la prima violazione, ducati 200 per la seconda, ducati 300 e galera fino a giorni 3 per le ulteriori violazioni.
13.1 Inadempimento contrattatuale
Si definisce inadempimento contrattuale la no nadempienza degli obblighi contrattuali.
Imputazione FRODE
Sanzione: pena pecuniaria pari al doppio del valore del manufatto/materia prima/denaro inerenti il contratto;
Note: Qualora il risarcimento non si compia entro le 48 ore dalla sentenza, l’imputato sarà nuovamente incriminato, aggravando la pena con l’OLTRAGGIO ALLA CORTE. Il giudice in questo caso, oltre alla cifra doppia richiesta in prima istanza, aggiungerà una multa accessoria per l’arrecato disturbo alla corte.
14. Speculazione e Importazione da mercati esteri da parte di cittadini stranieri.
Nella repubblica di Firenze non esiste il reato di speculazione per i cittadini fiorentini, che sono liberi di commerciare e di stabilire il prezzo delle merci poste in vendita.
I cittadini stranieri che intendono commerciare sul suolo della nostra Repubblica ne hanno la facoltà, previa autorizzazione concessa da parte del sindaco (sentito il parere del Ministro del Commercio in carica) della località in cui si trovano e informarlo delle merci e della quantità che si intende commerciare. E' fatto diritto agli stessi commercianti stranieri di partecipare agli scambi commerciali della BMF (Borsa Mercantile Fiorentina) senza darne preavviso alle autorità e rispettando le regole della BMF.
Qualunque violazione di queste disposizioni verrà giudicato come reato grave.
Imputazione : disturbo all'ordine pubblico.
Sanzione: gli stranieri che omettessero di comunicare le proprie intenzioni al sindaco della città in cui intendono commerciare, saranno puniti con una multa di 100 ducati, proporzionale ad disturbo causato al mercato. Ove il profitto sia maggiore di 50 ducati, ovvero la speculazione avvenga su beni di prima necessità (pane, grano, farina e mais), multa fino a ducati 150 e prigione in base alla gravita' del reato, in conformita' con la carta dei giudici.
Note: Ai trasgressori è data facoltà di rimettere sul mercato le merci ad un prezzo inferiore a quello di acquisto, sotto la supervisione del viceprefetto, entro 48 ore.
V. ALTRI CRIMINI
15. Violazione dei Doveri verso la Repubblica
Chiunque violi i propri doveri verso le Istituzioni Repubblicane, e salvo che il fatto costituisca più grave reato, sarà ritenuto colpevole di mancata ottemperanza ai propri doveri.
Imputazione: DISTURBO ALL'ORDINE PUBBLICO.
Sanzione: multa fino a 100 ducati.
16. Violazione delle Ordinanze Municipali
Chiunque violi una legittima ordinanza municipale, ove il fatto non integri un diverso reato, sarà ritenuto colpevole di mancato rispetto delle norme secondarie.
Imputazione: DISTURBO ALL'ORDINE PUBBLICO
Sanzione: multa fino a 25 ducati.
17. Appropriazione Indebita:
Si considera appropriazione indebita di un bene pubblico, ogni intercettazione, da parte di un cittadino che non ne sia espressamente il destinatario, di un bene destinato o proveniente da mandato municipale/Repubblicano, sia esso un manufatto o una materia prima.
Il cittadino che si rende partecipe di questa azione, ha 24 ore di tempo dalla notifica del reato, per restituire al diretto interessato, o tramite un’autorità competente (Sindaco, Prefetto, Vice-Prefetto), il manufatto o la materia prima, presa senza autorizzazione. Colui che non rispetta queste condizioni è giudicabile per il reato di appropriazione indebita;
Capo d'imputazione: Frode
Sanzione: pena pecuniaria pari al doppio del valore del manufatto/materia prima;
Note: Qualora il risarcimento non si compia entro le 48 ore dalla sentenza, l’imputato sarà nuovamente incriminato, aggravando la pena con l’OLTRAGGIO ALLA CORTE. Il giudice in questo caso, oltre alla cifra doppia richiesta in prima istanza, aggiungerà una multa accessoria per l’arrecato disturbo alla corte.
18. Ogni altro fatto riferito al Pubblico Ministero della Repubblica, non coperto dalle presenti norme potrà essere da questi portato all’attenzione del Giudice ove si tratti di azioni che abbiano causato danni o restrizioni ai diritti dei cittadini della Repubblica.
VI. DISPOSIZIONI FINALI
19. Della Legge Marziale
Qualora la Repubblica Fiorentina si trovasse in tempo di guerra, l'istituzione della Legge Marziale comporta che i crimini di cui alle sezione II e III del presente Libro, vengano puniti con la pena prevista in tempo di pace aumentata della metà in caso di pene pecuniarie e con non meno di 3 giorni di carcere in casi di pene detentive e fino ad un massimo di 10 giorni per reati particolarmente gravi come: brigantaggio e rivolta.
Resta salva la possibilità dell'esilio o della pena di morte ove previsto.
20. Complicità
Colui che si faccia complice o assecondi il Reo nella commissione di alcuno dei reati previsti in questa Carta, sarà punito per lo stesso crimine con pena ridotta tenendo in considerazione, ad esempio, l'apporto fornito alla commissione del delitto, il favorire l'impunità, il ricettare beni di provenienza illecita.
21. Prescrizione
I crimini segnalati e non archiviati, ma non aperti entro la Consiliatura successiva alla segnalazione stessa, si considerano prescritti, decaduti ed improcedibili, con esclusione dei delitti di Tradimento ed Alto tradimento e dei reati per i quali il reo si sia rifugiato all'estero per eludere il processo, per i quali la prescrizione non decorre.
22. Risarcimento e ristoro
Chiunque non risarcisca i danni causati a enti o persone, come stabilito in sentenza, nel successivo procedimento per oltraggio alla Corte, sarà altresì condannato al pagamento di una somma che non potrà superare il doppio di quanto precedentemente statuito come risarcimento.
LEGGE ORDINARIA
DELLE COMPAGNIE MERCANTILI
Tale legge ha come oggetto la regolamentazione delle Compagnie Mercantili riconosciute dalla Repubblica Fiorentina.
1- REQUISITI PER L'ISCRIZIONE
Ogni Compagnia deve:
1- indicare 1 solo amministartore che deve essere cittadino fiorentino
2- avere tra 5 e 20 membri (incluso l’amministratore)
3- avere almeno il 50% del capitale sociale in mano a cittadini di Firenze
4- Non avere tra I suoi membri cittadini condannati negli ultimi 3 mesi.
Il non rispetto di uno dei criteri qui sopra per piu’ di 48 ore, comporta la dissoluzione naturale della Compagnia.
2- REGISTRO – LOGGIA dei MERCANTI
2.a- COSTITUZIONE
Per essere riconosciuta, una Compagnia Mercantile deve fare domanda tramite il suo Amministratore nell’apposito thread “Loggia dei Mercanti” in taverna gestito dal TM, fornendo I seguenti dati:
1- NOME della COMPAGNIA
2- Nome dell’Amministratore
3- Nomi dei Soci con riferimento al capitale sociale “garantito” da ogni socio e alla citta’ di residenza.
2.b - MODIFICA E SCIOGLIMENTO
- L’Amministratore della Compagnia deve comunicare SEMPRE e IMMEDIATAMENTE alla Loggia dei Mercanti un cambio al proprio atto di nascita, nonche la dissoluzione della Compagnia.
- Ognuno dei Soci deve comunicare la propria dissociazione dalla Compagnia sempre alla Loggia dei Mercanti.
- Il TM postera’ solo in caso di dissenso. Altrimenti vale il principio del Silenzio Assenso.
- Ogni atto postato alla Loggia dei Mercanti sara’ effettivo a partire dal giorno dopo. Cio’ significa che per ogni transazione o contratto aperti prima dell’entrata in vigore della modifica, varra’ la situazione pregressa.
3.a -CAPITALE SOCIALE “garantito”
Ogni Socio e’ responsabile in solido per ogni atto compiuto da qualsiasi altro socio a nome della Compagnia di appartenenza. Cio’ significa che se per esempio uno dei soci o l’amministratore si impegna a nome della Compagnia in un contratto o una transazione, tutti I soci sono responsabili di fronte alla legge per Il rispetto dei termini del contratto stipulato fino alla somma dichiarata in Loggia dei Mercanti come quota del Capitale sociale “garantito”
3.b - RESPONSABILITA' DEI SOCI
Ogni socio è obbligato in solido a tutte le passività della compagnia
4- DIRITTI e PRIVILEGI della COMPAGNIA REGISTRATA
Le Compagnie registrate alla Loggia dei Mercanti rappresentano una ricchezza per la Repubblica cittadina. Come tali, la Repubblica supporta la loro attivita’ e puo’ utilizzarne I servigi tramite lo strumento del MANDATO Ducale, secondo le seguenti modalita’:
a- L’Amministratore della Compagnia puo’ richiedere al TM (ed il TM non si puo’ rifiutare se non dietro specifica motivazione) lo spostamento di merce con quantita’ e prezzi stabiliti ed un controvalore superiore al limite stabilito dal TM (uguale per tutti per un certo periodo temporale), ma inferiore al Capitale Sociale Garantito e comunque ai 5000 ducati al giorno, indicando i nomi del mercante ricevente e di quello spedente.
b- Il TM assegna un mandato al mercante indicato dall’Amministratore ed alle condizioni indicate (merce, quantita’, prezzo). Lo Sceriffo assegna mandato monetario allo spedente per l’esatto controvalore della merce “spedita”.
c- Tutti I Mandati devo essere chiusi rispettando le istruzioni date ora dal TM ora dallo Sceriffo entro le 24 ore dalla ricezione
d- La stessa Compagnia non puo' avere piu' di 2 mandati aperti nello stesso momento.
e- Il TM puo’ usufruire dei servigi delle Compagnie mercantili registrate, per attivita’ di export, sulla base di accordi presi dal TM stesso con TM esteri.
5- Delle PENE
1- Qualunque membro di una Compagnia mercantile registrata che riceve un Mandato della Repubblica e non rispetta pedissequamente le istruzioni date dal TM/Sceriffo e’ condannabile per Tradimento ed interdetto dal partecipare ad una Compagnia mercantile per 6 mesi dalla condanna
2- Qualunque Socio che non contribuisce alle eventuali passivita’ della Compagnia mercantile col proprio capitale “garantito” e’ condannabile per tradimento
3- Qualunque Socio che posti il falso nella Loggia dei Mercanti, commette il reato di tradimento.
4- Le pene sono raddoppiate per gli Amministratori
DEGLI ESERCITI PRIVATI
E' fatto divieto a qualunque cittadino Fiorentino o straniero di formare un esercito privato o di transitare con esso nel territorio della Repubblica di Firenze, senza esplicito permesso del consiglio.
La domanda dovrà pervenire al Capitano dell'esercito della Repubblica, adducendo motivazioni valide e consone alla richiesta,indicando composizione dell'esercito e comandante, destinazione e giorni di permanenza o transito sul territorio della repubblica di Firenze.
Egli si premunirà di presentare la richiesta presso il consiglio che metterà ai voti la proposta entro le 48 ore dal momento dell'arrivo della richiesta.
Al termine delle 48 ore verrà inviata la risposta ufficiale al cittadino richiedente.
Chiunque abbia ricevuto risposta negativa ma costituirà ugualmente l'esercito, verrà denunciato per Tradimento, con pene che vanno da un minimo di 3 giorni di prigione e/o 200 ducati di multa, fino all'esilio ed ai 500 ducati di multa.
Re: Elezioni sindaco del Consiglio del Principato e usi e costumi varie da altri Principati
Ce n'est pas parceque une armée est dans l'enceinte d'un village, qu'il prend le controle systématiquement du bureau du maire.
Il peux chosir. Il a deux options.
Soit prendre le controle lui même.
Soit donner le pouvoir au plus charismatique de l'armée.
Personnellement, je n'ai jamais utilisé la seconde option. IL parait qu'elle ne fonctionne pas, et cela est bien dommage.
Ensuite, quand il a prit la possession de la mairie, le chef d'armée n'est pas maire indéfiniment, parce qu'il est dans les murs.
Quand il prend le contrôle de la ville, il devient maire pour 30 jours, comme si il venait d'être élu
Par contre, Il peux effectivement bloquer le processus, en cliquant sur "prendre le pouvoir" avant les 30 jours, et cela relance un nouveau cycle.
Et cela même si il n'a pas quitter la fonction de maire.
------------------------------
Questo non perché è un esercito nel recinto di un villaggio, si prende il controllo del mandato del sindaco di routine.
Può cose. Ha due opzioni.
O prendere il controllo stesso.
Entrambi danno il potere più carismatico dell'esercito.
Personalmente, non ho mai usato la seconda opzione. Sembra che non funziona, ed è una vergogna.
Poi, quando ha preso possesso del municipio, il capo dell'esercito non è il sindaco a tempo indeterminato, perché è nelle pareti.
Quando ha preso il controllo della città, diventa sindaco per 30 giorni, come se fosse stato eletto
Con contro, può effettivamente bloccare questo processo facendo clic su 'prendere il potere' prima di 30 giorni, e si riavvia un nuovo ciclo.
E anche se non ha lasciato la carica di sindaco.
Re: Elezioni sindaco del Consiglio del Principato e usi e costumi varie da altri Principati
Living ha scritto:
Domanda: rimarrà in carica l'attuale sindaco oppure la poltrona resterà vuota e si dovrà procedere con un assalto?
The_prince ha scritto:E' appena successo a Mirandola.
Rimane in carica il sindaco attuale per altri 7 giorni, in questi giorni sarà possibile candidarsi nuovamente.
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